Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14873 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9821/2009 proposto da:

P.G., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PALESTRO 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PORCINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato BASCO LUCIO, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

BSK SALERNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, rappresentata e difesa dagli

avvocati GENTILE VINCENZO e GENTILE ALBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 993/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/09/2008 R.G.N. 784/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato BASCO LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello di Salerno riteneva la legittimità del licenziamento intimato dalla società BSK Salerno s.p.a. a G.G. e P.G., dipendenti con mansioni di guardie particolari giurate, così confermando la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva respinto la domanda dei lavoratori intesa alla declaratoria di illegittimità del recesso. In particolare, la Corte di merito rilevava che 1 fatti contestati, consistenti nella sottrazione di Euro 10.500,00 da un plico di banconote ritirato presso un supermercato di (OMISSIS), erano rimasti comprovati, in assenza della emissione di sentenza penale a seguito del relativo procedimento instaurato a carico dei dipendenti, dagli accertamenti compiuti nel giudizio civile, da cui, fra l’altro, era emersa la significativa circostanza del rinvenimento di rilevanti somme di denaro nelle abitazioni dei due dipendenti.

2. Avverso tale decisane i lavoratori ricorrono in cassazione con ricorso articolato in cinque motivi, cui la società resiste; con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorrenti deducono, con il primo motivo, la rilevanza della intervenuta sentenza penale irrevocabile, pronunciata dal Tribunale di Salerno, in ordine ai medesimi fatti oggetto della contestazione1 datoriale e lamentano, col secondo motivo, la mancata sospensione del giudizio civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sollevando, al riguardo, questione di costituzionalità dell’art. 651 c.p., ove interpretato nel senso della esclusione dell’efficacia di giudicato della predetta decisione penale (terzo motivo). In ogni caso, secondo 1. lavoratori (quarto e quinto motivo di ricorso), la valutazione operata dalla Corte d’appello, anche a prescindere dall’esito del giudizio penale, è carente e illogica, specialmente in relazione alla mancata valorizzazione dei documenti contabili riguardanti l’operazione di prelievo e consegna delle banconote (nell’ambito della quale si sarebbe verificata, secondo la società, la contestata indebita appropriazione), nonchè in ordine all’entità dell’ammanco di denaro e al raffronto delle banconote sottratte con quelle rinvenute nell’abitazione dei lavoratori.

2. L’esame congiunto delle censure rivela la fondatezza del ricorso noi limiti delle considerazioni seguenti.

2.1. La valutazione operata dalla Corte di merito è esplicitamente limitata agli accertamenti compiuti, soprattutto in sede di procedimento cautelare instaurato dai ricorrenti licenziati, in relazione a determinati profili, essenzialmente costituiti dalle informazioni assunte circa la oggettiva constatazione dell’ammanco e il rinvenimento di banconote: presso le abitazioni dei dipendenti, mentre viene espressamente riconosciuto che la vicenda sia “privata di altri elementi necessari ad accertare profili diversi di responsabilità, estranei a questa sede”, a seguito della acciaiata mancanza “di una sentenza penale, neanche di primo grado, che abbia accertato la penale responsabilità”. Al riguardo, però, il Collegio osserva, anzitutto, che nella specie i fatti contestati coincidevano, secondo l’assunto datoriale, con la commissione di un illecito penale, si che la distinzione operata dalla decisione qui impugnata – tra circostanze rilevanti in maniera diversa in sede civile e in sede penale – si rivela incongrua, stante, peraltro, la natura ontologicamente disciplinare del licenziamento intimato e la rilevanza determinante dell’accertamento del fatto illecito: ma, in secondo luogo, la valutazione dei medesimi fatti, se pure compiuta, ammissibilmente, in sede civile, avrebbe dovuto comportare un accertamento più approfondito, così come i ricorrenti hanno puntualmente lamentato in questa sede di legittimità, in particolare con riguardo alla individuazione della somma mancante e alle risultanze derivanti dal rinvenimento di rilevanti somme di denaro presso le loro abitazioni: che, al contrario, la valutazione si basa esclusivamente sulla mera constatazione di un ammanco (il cui ammontare non viene specificato, pur in presenza di specifiche osservazioni formulate dai lavoratori in sede di appello, alla stregua di relativi accertamenti compiuti in sede penale) – peraltro in presenza della constatata regolarità del registro contabile di “scarico” dei plichi consegnati dopo il prelievo – e sul rinvenimento, a seguito di perquisizione, di somme contanti presso le case di abitazione dei lavoratori, senza alcuna certezza circa la coincidenza delle medesime con quelle prelevate al supermercato e asseritamente sottratte prima della consegna al personale addetto alla ricezione dei plichi.

2.2. Ciò basta, secondo il Collegio, a ritenere carente l’accertamento compiuto dai giudici di merito, risultandone viziato il conseguente giudizio di fatto, espresso sulla base di mere valutazioni “possibilistiche” e senza 1 necessari approfondimenti – pure richiesti dai lavoratori – con riguardo alla specifica individuazione di elementi certi, mentre, d’altra parte, sarebbe spettato alla datrice di lavoro fornire una prova adeguata dell’illecito addebitato, si che la situazione di incertezza probatoria non poteva risolversi in senso sfavorevole ai dipendenti.

2.3. Occorre aggiungere che in questa sede i ricorrenti hanno dedotto la sopravvenienza della sentenza penale di assoluzione, relativa ai medesimi fatti illeciti contestati in sede civile e conseguente ad accertamenti, puntuali e approfonditi in ordine alle circostanze di fatto su cui la valutazione del giudice civile s’è rivelata carente;

il che, a prescindere dalla rilevanza formale, o meno, della sentenza penale ai sensi dell’art. 654 c.p., può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice civile (anche in sede di rinvio, trattandosi di fatti sopravvenuti) (cfr. Casa. n. 12276 del 2000; n. 9859 del 2006; Cass., sez. un., n. 1768 del 2011, con riguardo, in generale, alla rilevanza degli accertamenti di fatto svolti in sede penale).

3. In conclusione, il ricorso è accolto nei limiti predetti e la sentenza impugnata è cassata con rinvio ad altro giudice, designato come in dispositivo, che procederà a nuovo esame della controversia in base alle indicazioni di cui sopra. Il giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA