Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14872 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13049/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 98/22/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del PIEMONTE, depositata l’01/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di P.P., medico generico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nel caso in esame, non sussistessero i presupposti per la pretesa impositiva, esercitando la contribuente la professione nell’ambito di un’associazione riconducibile alla “medicina di gruppo” ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate alle parti, la ricorrente ha depositato memoria.

2. Con l’unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si lamenta l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove la Commissione Regionale, errando, aveva ritenuto che la partecipazione dell’intimata all’associazione medica “Studio medico Pe.” non costituisse elemento idoneo – data la sussistenza di mezzi strumentali e l’impiego di personale dipendente – a far presumere l’esistenza del “quid pluris” che rende dovuta l’IRAP. 3. La censura è infondata. Con il mezzo, invero, la ricorrente Agenzia – nel contestare, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione applicabile ratione temporis) l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice del merito, in ordine alla riconducibilità dello Studio Pe., presso il quale la contribuente esercitava la sua attività di medico convenzionato, alla cd. “medicina di gruppo” – non ha individuato fatti specifici e, soprattutto, decisivi (tali non apparendo l’uso dello studio ambulatoriale e del personale dipendente fornito dall’associazione) dei quali la Commissione Regionale non avrebbe tenuto conto ma, piuttosto, ha contestato l’esclusione di tale fattispecie ai fini del presupposto impositivo, deducendo, nella sostanza, un errore in diritto, peraltro neppure sussistente alla luce dei principi recentemente fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 7291/16.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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