Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14871 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.G.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 135 della Commissione tributaria regionale

della Liguria, depositata il 2 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Massimo

Fedeli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 135 del 2.1.2008 della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.G.B. per l’annullamento della cartella che gli intimava il pagamento di una maggior somma a titolo di Irpef, oltre sanzioni e interessi;

ritenuto che in data odierna è entrata in vigore la L. 22 maggio 2010. n. 73 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010), che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, la quale, all’art. 3, consente al contribuente di definire, entro 90 giorni, mediante il pagamento di un importo come da essa determinato ed espressa rinunzia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione per irragionevole durata del processo le controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corti di Cassazione iscritte a ruolo da oltre 10 anni e per le quali l’Amministrazione finanziaria sia stata soccombente nei due gradi di giudizio;

rilevato che, nel caso di specie, ricorrono entrambe tali condizioni di fatto, atteso che il contribuente, odierno intimato, ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio in data 21.3.2000 ed ha visto accolte le sue ragioni in primo ed in secondo grado;

che, pertanto, è necessario rinviare la trattazione della causa al fine di consentire al contribuente di potersi avvalere della facoltà di definire la controversia ai sensi della disposizione di legge sopra citata.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire al contribuente di potersi avvalere della facoltà di definire la controversia ai sensi della L. n. 73 del 2010, art. 3.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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