Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14871 del 15/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.15/06/2017),  n. 14871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliera –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12115/2015 proposto da:

CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA SS MADRE DELLA DIVINA

PROVVIDENZA E DEL BUON PASTORE C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FREDIANI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANDRO PISEDDU,

CARLO DORE, GIOVANNI DORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M.A.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO PALLINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 31/03/2015 R.G.N. 382/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 23/2015, depositata il 31 marzo 2015, la Corte di appello di Cagliari ha accolto il gravame di P.M.A.E. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla stessa intimato, con lettera in data 15/4/2009, dalla Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore a causa della soppressione del posto di lavoro (Responsabile della gestione di una residenza sanitaria assistita) e affidamento delle relative mansioni ad una religiosa già operante nella struttura e, per la parte residua dei compiti già svolti dalla lavoratrice licenziata, a consulenti esterni e ad alcuni dipendenti già in forza;

– che il giudice di appello ha altresì condannato la Congregazione alla reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra; rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Congregazione, affidandosi a tre motivi;

– che la lavoratrice ha resistito con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

osservato che è fondato il primo motivo, con il quale la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 345 c.p.c., comma 3, censura la sentenza impugnata per non avere considerato, in contrasto con principi ripetutamente affermati nella giurisprudenza di legittimità, che non è di ostacolo alla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo l’affidamento ad altri lavoratori in servizio dell’attività (o di una parte di essa) in precedenza espletata da quelli licenziati, nè l’affidamento a terzi di segmenti produttivi, e che nella nozione di giustificato motivo oggettivo può essere poi ricondotta anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa;

– che, infatti, questa Corte di legittimità ha precisato, già in epoca risalente, che “ai fini della configurabilità dell’ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite secondo insindacabili scelte imprenditoriali relative all’organizzazione imprenditoriale, senza che con ciò venga meno l’effettività di tale soppressione”: Cass. n. 11241/1993; conformi, fra le molte: Cass. n. 8135/2000; n. 13021/2001; n. 21282/2006;

– che, in particolare, tale ultima pronuncia ha ribadito il principio di diritto, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo il quale “nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un’effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite”;

– che nell’accoglimento del primo motivo di ricorso restano assorbiti il secondo e il terzo (2^: vizio di motivazione; 3^: violazione dell’art. 1227 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, nonchè omesso esame dell’aliunde perceptum e di altri fatti decisivi ai fini della riduzione della somma spettante alla lavoratrice a titolo di risarcimento);

ritenuto conclusivamente che la sentenza n. 23/2015 della Corte di appello di Cagliari deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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