Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14871 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 13/07/2020), n.14871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanna M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14390-2013 proposto da.

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l‘AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 128/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 26/11/2C12;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 128/50/12, depositata il 26 novembre 2012, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto l’originario ricorso del contribuente, Fallimento (OMISSIS) s.r.l., avverso una cartella di pagamento relativa alla liquidazione manuale dell’IVA per l’anno 2007;

2. il ricorso è affidato a due motivi;

3. la contribuente non si è costituita, benchè regolarmente intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 163;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., anche in relazione all’art. 1306 c.c.;

3. il primo motivo è fondato;

4. il presente giudizio ha per oggetto l’impugnativa di una cartella esattoriale, relativa a un credito IVA che la curatela del fallimento controricorrente aveva riportato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2007;

5. con la sentenza impugnata, la CTR ha affermato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo sottesa alla cartella impugnata, in ragione del fatto che l’Agenzia delle entrate, successivamente, ha proceduto a rettificare l’annualità 2006 ai fini IRAP, IRES e IVA, pretendendo a titolo di IVA una somma più elevata di quella richiesta con la cartella in esame; ciò si porrebbe in contrasto con il principio proprio dell’ordinamento tributario, secondo il quale, non possono sussistere “due distinte pretese impositive per la medesima annualità”;

6. in tal modo, la CTR ha falsamente applicato il principio secondo cui la stessa imposta non può essere applicata due volte in relazione al medesimo presupposto impositivo, per la ragione che nel caso di specie il presupposto impositivo era diverso, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza della CTR: la cartella impugnata concerne infatti l’anno d’imposta 2007, nel quale la contribuente aveva portato in compensazione un credito IVA relativo all’anno precedente, che era però inesistente, visto che la dichiarazione per il 2006 non era stata presentata dagli ex amministratori; l’accertamento sopravvenuto era invece volto a rettificare proprio l’annualità 2006 ai fini IRAP, IRES e IVA, rettifica resa necessaria dalla mancata presentazione della dichiarazione relativa quella annualità;

7. l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo;

8. il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 13 luglio 2020

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