Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14870 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14870
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MULINO STELLA di Stella Salvatore & C. s.a.s.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 130/10/06, depositata il 28 ottobre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 130/10/06, depositata il 28 ottobre 2006, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto notificato al difensore della Mulino Stella di Stella Salvatore & C. s.a.s., il quale, ad avviso del giudice a quo, aveva ricevuto il mandato limitatamente al giudizio di primo grado.
La società contribuente non si è costituita.
2. Appare manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso (rigettato il primo), con il quale si denuncia che il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione, in quanto, dal tenore testuale del mandato contenuto nel ricorso introduttivo e riportato nella sentenza impugnata (senza che ciò sia adeguatamente contestato dalla ricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza), risulta che la contribuente si era limitata a conferire l’incarico al difensore senza eleggere domicilio presso il medesimo: ne consegue che la notifica del ricorso in appello, effettuata presso detto difensore, non può ritenersi valida, nè, d’altro canto, inesistente, sussistendo indubbiamente un collegamento tra il destinatario della notificazione (difensore in primo grado) e la parte, bensì nulla, con obbligo del giudice a quo di ordinarne la rinnovazione.
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza del secondo motivo (rigettato il primo)”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, sulla base del principio di diritto sopra enunciato, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010