Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1487 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

S.V.;

– intimato –

e sul ricorso n. 6340/2006 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMOZZI, 1,

presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 115/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 14/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. PARMEGGIANI Carlo;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE Dott. SEPE Ennio Attilio, con cui si chiede che

la Corte Suprema di Cassazione, in Camera di consiglio rigetti il

ricorso principale e dichiari assorbito quello incidentale con le

conseguenze di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.V., libero professionista, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza il silenzio – rifiuto della Amministrazione in ordine alla istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni dal 1998 al 2000.

La Commissione accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente non fosse dotato di autonoma organizzazione.

Appellava l’Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Emilia – Romagna, con sentenza n. 115/34/04 in data 11/10/2004, depositata in data 14/12/2004, accoglieva il gravame, dichiarando legittima la richiesta di rimborso.

Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo. Il contribuente resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale condizionato. Il P.G. conclude per la manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilita’ del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Piacenza della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio e’ stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che cosi’ risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia. Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene a tale proposito che la legge assoggetta all’imposta, in via di principio, coloro che esercitano attivita’ libero – professionale, e quindi non puo’ essere escluso il presupposto impositivo sulla base di una ritenuta esiguita’ di mezzi per lo svolgimento della attivita’, ovvero su una asserita sostanza, ad avviso dell’Ufficio, il requisito della “autonoma organizzazione” vale ad escludere dalla applicazione della imposta solo alcune categorie di soggetti, quali i collaboratori che svolgono attivita’ coordinata e continuativa, facenti parte di una organizzazione diretta da altri, rimanendo sottoposti ad imposizione tutti gli esercenti arti e professione, a prescindere dalla natura e tipo della organizzazione di cui dispongono.

Il contribuente, dopo avere confutato le argomentazioni dell’Ufficio, propone ricorso incidentale condizionato, sostenendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 ed insufficiente motivazione su di un punto essenziale della controversia, per avere la Commissione escluso che sussistesse in capo al contribuente medesimo un rapporto di monocommittenza pubblica, con i vari enti pubblici con cui aveva stipulato convenzioni, tale da escludere di per se’ il requisito della autonomia della organizzazione, essendo assimilabile ad in rapporto di lavoro coordinato e continuativo.

Il motivo principale e’ infondato, in quanto l’assunto dell’Ufficio prescinde completamente dal requisito dell’autonomia della organizzazione, presumendola in capo ad ogni esercente arte o professione, per il solo fatto di svolgere una attivita’ in proprio.

A tale proposito, deve citarsi la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 12111 del 2009, secondo cui in tema di IRAP il professionista “e’ escluso dalla imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio della attivita’ in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni.”.

Alla stregua delle espresse considerazioni, che si condividono, la sussistenza del presupposto impositivo (il carattere di autonomia della organizzazione) deve quindi essere sempre valutata in concreto, e non puo’ quindi essere presunta in forza di considerazioni astratte di carattere generale.

Il ricorso principale deve essere quindi respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.

Attese le incertezze giurisprudenziali di merito, si ritiene di compensare tra le parti le spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, rigetta il ricorso della Agenzia, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA