Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1487 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22476-2016 proposto da:

ERREVERDE SNC D.M.G. E G. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA MARCANTONIO COLONNA 60, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

ROMANA FRITTELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA MORA,

giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato

SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

PAOLO CAVALCANTI, giusta procura a margine;

– controricorrente –

e contro

LATINA AMBIENTE SPA, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 967/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI CIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MORA che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Erreverde s.n.c. impugnava la cartella di pagamento notificatale in data 15 giugno 2011, emessa dalla concessionaria al servizio della riscossione, Equitalia Sud s.p.a., a seguito della iscrizione a ruolo dell’importo di Euro 69.750,00 a titolo di tariffa ambientale per l’anno 2009 da parte di Latina Ambiente in presenza di omesso versamento relativamente all’avviso di accertamento notificatole in data 8 aprile 2010 e divenuto definitivo in quanto non impugnato.

La CTP di Latina, con sentenza n. 238/6/12, accoglieva il ricorso del contribuente motivando che mancava l’indicazione della qualifica di colui che aveva firmato l’avviso di ricevimento del prodromico avviso di accertamento.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte della Latina Ambiente s.p.a., la CTR del Lazio, con sentenza del 22 febbraio 2016, accoglieva il gravame ritenendo, invece, che il prodromico avviso di accertamento fosse stato ritualmente notificato e che non erano stati prospettati vizi propri della cartella di pagamento.

Avverso detta pronuncia la società contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Si costituiva con controricorso il solo Comune di Latina.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con una prima questione preliminare parte ricorrente deduceva la nullità della sentenza per difetto della legitimatio ad causam della Latina Ambiente s.p.a. in quanto, a partire dal 31.12.2011, detta società aveva cessato di essere soggetto gestore della TIA 1 giusta convenzione approvata con delib. 28 maggio 2009, n. 48 e che, a seguito di successiva deliberazione del 3.12.2013, il Comune di Latina aveva ripreso in carico la gestione della TIA 2006-2009 e del relativo contenzioso. Aggiungeva che nel giudizio di secondo grado era comparsa solo la Latina Ambiente s.p.a.

Con una seconda questione preliminare parte ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti per il medesimo tributo, sia pure per periodi di imposta diversi, in relazione alla sentenza n. 416/04/2010 emessa dalla CTP Roma, Sezione Distaccata di Latina, che ha riconosciuto l’applicazione di tre diverse tariffe in favore della contribuente mentre l’avviso di accertamento de quo reca un’unica categoria di tariffa ovvero la n. 22 (ristoranti).

Con il motivo di ricorso per cassazione parte ricorrente deduceva l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia; per non essersi la CTR pronunciata sul secondo motivo di impugnazione afferente i vizi propri della cartella di pagamento (segnatamente, mancanza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, e violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, ex art. 7).

La prima questione preliminare è infondata.

Ed invero, la successione nel rapporto giuridico relativo alla gestione della tariffa Tia trova regolamentazione nell’art. 111 c.p.c., comma 1, che prevede che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue sempre tra le parti originarie, salva la facoltà del successore a titolo particolare (nella fattispecie in esame il Comune di Latina) di intervenire e di essere chiamato, e la possibilità per l’alienante (nella fattispecie la concessionaria Latina Ambiente spa) di essere estromesso sull’accordo delle parti (vedi Cass. Sez. 5, n. 8650/2019).

Peraltro, a prescindere da tale considerazione, di per sè assorbente, dall’Addendum alla Convenzione stipulata tra il Comune di Latina e la Latina Ambiente s.p.a. per la gestione della TIA (All. 5 al ricorso) risulta che l’attività di recupero per il periodo 2006-2009 spettava comunque alla Latina Ambiente s.p.a.

La seconda questione preliminare è del pari infondata.

Ed invero essa concerne l’avviso di accertamento – già definitivo per mancata impugnazione come appurato, con affermazione non censurata, dal giudice di appello – e non la cartella di pagamento, potendo invece il presente giudizio (per giunta relativo a diversa annualità) avere ad oggetto unicamente vizi propri della cartella.

Infondato è anche il motivo di ricorso.

Con riguardo al primo profilo lamentato (mancata sottoscrizione della cartella), stante la specialità del rapporto tributario e delle regole che presiedono alla realizzazione della pretesa impositiva, viene in rilievo la non totale coincidenza con le prescrizioni generali dettate per l’atto di precetto; di cui, pure, la cartella mutua la sostanza. Ciò in ragione proprio della ricomprensione della cartella di pagamento nell’ambito di un processo di natura amministrativa dotato di una disciplina sua propria. Questa conclusione si desume da quanto già stabilito da C. Cost., ord.117/00, la quale ha avuto modo di affermare la manifesta infondatezza, “per palese erroneità del presupposto su cui essa si fonda, circa l’essenzialità della sottoscrizione autografa per ogni atto amministrativo, della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, denunziato in riferimento agli artt. 3,24,25 e 97 Cost., nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento”.

Costituisce infatti diritto vivente, il principio secondo cui l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene.

Il “diritto vivente” richiamato dalla Corte Costituzionale ha trovato, del resto, anche recenti ripetute conferme nel senso che, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana. Ciò perchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui essa sia prevista dalla legge mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (da ultimo, Cass. 26053/15; 25773/14).

Nella specie, è pacifico che non si controvertesse di identificazione o attribuzione della cartella ad una determinata pretesa tributaria facente capo ad un ben determinato ufficio dell’amministrazione comunale, quanto soltanto di mancata identificazione della persona fisica del funzionario emittente cosicchè correttamente è stata esclusa la dedotta causa di nullità.

Per quanto attiene al secondo profilo (carenza di motivazione), la CTR ha motivato osservando che, trattandosi di cartella successiva ad avviso di accertamento regolarmente portato a conoscenza della società contribuente, non era necessaria una specifica motivazione; si tratta di ratio corretta, dal momento che la cartella non costituiva il primo atto determinativo della pretesa impositiva portato a conoscenza della contribuente. Nè la censura si fa carico di questo dirimente aspetto.

In conclusione il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento a favore della parte controricorrente delle spese che liquida in Euro 6000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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