Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1487 del 22/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 22/01/2018, (ud. 20/09/2017, dep.22/01/2018),  n. 1487

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza n. 1138/2011 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da G.I. contro la sentenza che aveva dichiarato la tardività, per violazione del termine di proposizione di 40 giorni, della sua opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale da Equitalia per il recupero di contribuzione dovuta all’Inps;

che a fondamento della sentenza la Corte ha sostenuto l’inammissibilità del motivo di appello relativo alla nullità-inesistenza della notifica della cartella per mancanza della data nella copia rilasciata alla parte notificata in quanto trattavasi di questione sollevata solo con l’appello e mai fatta valere in primo grado; sosteneva inoltre l’infondatezza comunque dell’appello nel merito perchè l’opposizione alla cartella depositata il 20.6.2009 era effettivamente intempestiva, mentre l’appellante avrebbe dovuto supportare l’opposta tesi con la querela di falso allo scopo di dimostrare la propria affermazione che la notifica della cartella fosse avvenuta il 12 maggio 2009 e non il 7 maggio 2009 ed a mani della destinataria, secondo quanto risultava invece dalla relata di notifica depositata in giudizio;

che contro la sentenza G.I. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria; l’Inps ha rilasciato procura, mentre Equitalia Cerit Spa non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che col primo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 148 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La nullità della notifica e la violazione falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.: A) il regime di rilevabilità dell’eccezione. B) violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.: modalità di deduzione dell’eccezione; lamentando la ricorrente che la Corte territoriale abbia ritenuto tardiva l’eccezione di nullità della notifica della cartella senza data, mentre essa in quanto preludeva ad una decadenza era sollevabile in ogni stato e grado ed era rilevabile anche d’ufficio; lamenta inoltre che la Corte abbia ritenuto infondata la stessa eccezione per difetto di proposizione della querela di falso che incombeva invece sulla controparte;

che l’articolato motivo di ricorso deve ritenersi infondato atteso che – a prescindere dalla rilevabilità della nullità della notifica di un atto in ogni stato e grado, anche d’ufficio, in particolare se prelude alla decorrenza di un termine di decadenza – nel caso in esame non vi è difformità di date tra la notifica della copia consegnata alla parte notificata e la relata della notifica dell’atto depositata dal notificante; difformità che si risolverebbe a favore del primo, essendo il notificante che eccepisce la decadenza ad essere gravato dell’onere di provare la corrispondenza di data, mediante querela di falso (Cass. 25557/2014);

che nella fattispecie invece la data della notifica della cartella consegnata all’opponente è in bianco, mentre questi sostiene di averla ricevuta in una data diversa da quella che risulta dalla relata apposta sull’atto notificato a mani del destinatario e depositato in giudizio dal notificante;

che in tal caso la data della consegna può essere quindi individuata per relationem in base alla relata dell’atto notificato e pertanto non si tratta di “incertezza assoluta” sulla data tale da ingenerare nullità della notificazione (art. 160 c.p.c.);

che, inoltre, risultando l’unica data di consegna dell’atto dalle formalità compiute dall’agente notificatore, deve affermarsi che la consegna sia avvenuta in quella risultante dalla relata contenuta nell’atto depositato dal notificante, facendo le stesse attestazioni piena fede fino a querela di falso, alla quale era tenuto il destinatario che sosteneva di aver ricevuto l’atto in altra data;

che col secondo motivo il ricorso denuncia nel merito la violazione e falsa applicazione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 2, e delle norme in tema di collocamento al lavoro (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), contestando il merito della pretesa omissione contributiva portata nella cartella, ma non affrontato da nessun giudice essendo stata l’opposizione definita solo in rito con la decretata decadenza per tardività;

che il secondo motivo riguardante il merito resta assorbito in conseguenza del rigetto della censura attinente alla tempestività dell’opposizione;

che in conclusione il ricorso deve essere rigettato essendo la sentenza impugnata conforme a legge nella parte in cui ha accertato la decadenza dall’opposizione;

che le spese processuali in favore dell’INPS seguono la soccombenza come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1200 di cui Euro 1000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese aggiuntive ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018

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