Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1487 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 21/01/2011), n.1487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22553/2009 proposto da:

A.F. (c.f. BNVFNC38P25A544P), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE IRIS 18, presso l’avvocato DE

GIOVANNI FILIPPO, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato, depositato il 30 giugno 2009, la corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato l’improponibilità della domanda proposta in proprio dall’avv. A.F., per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione di 100 milioni di Euro per i danni non patrimoniali conseguenti al mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo penale celebrato a carico dell’ A. davanti al Tribunale di Reggio Calabria, definito dal GUP, con sentenza emessa il 30/3/2007, divenuta esecutiva il 27/4/07.

La corte territoriale ha ritenuto la decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, atteso che la sentenza emessa dal GUP il 30/3/07 era stata dichiarata esecutiva il 27/4/07, non essendo stata proposta impugnazione, ed il ricorso ex L. n. 89 del 2001 era stato depositato il 23/9/2008, oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma cit.;

ha rilevato inoltre la corte territoriale che il processo, instaurato il 14/3/06 con la richiesta di rinvio a giudizio, come si desumeva dalla missiva della procura della Repubblica di Reggio Calabria, allegata al fascicolo del ricorrente, era stato definito il 30/3/07 e quindi nel termine ragionevole e che, se il ricorrente avesse inteso riferirsi, quale giudizio presupposto, all’azione possessoria patrocinata dall’ A. nell’interesse di C.G., avrebbe fatto difetto la legittimazione attiva.

Ricorre per cassazione l’ A., sulla base di due motivi.

Il Ministero resiste con controricorso.

L’ A. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, attesa la pendenza del precedimento penale avanti alla corte d’appello di Catanzaro, per effetto dell’impugnativa del PM presso il Tribunale.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte d’appello omesso di acquisire in tutto o in parte gli atti del procedimento per il quale si assume essersi verificata la violazione del termine ragionevole, rendendo il decreto impugnato sulla base della rilevata erronea percezione.

Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per mancata formulazione dei quesiti, atteso il deposito del decreto avvenuto il 30/6/200 9 e comunque, nel merito, l’infondatezza.

2.1.- Si deve rilevare l’inammissibilità del ricorso, per mancata formulazione del quesito di diritto a conclusione dell’illustrazione di ciascun motivo del ricorso, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nel caso, ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, per essere stato depositato il decreto impugnato il 30/6/2009, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 cit., che ha introdotto la norma in oggetto, e prima dell’entrata in vigore, a far data dal 4 luglio 2009, della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), che ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c..

Nè, come ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente prevalente (vedi Cass. S.U. 7258/2007 e 20360/2007, Cass. 20409/2008, Cass. 16941/2008, Cass. 4646/2008, tra le tante), potrebbe essere evitata la pronuncia di inammissibilità ricavando implicitamente dal contenuto della censura il quesito di diritto, posto che una tale interpretazione ermeneutica si tradurrebbe nell’abrogazione implicita dell’art. 366 bis c.p.c..

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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