Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14869 del 30/06/2014
Civile Decr. Sez. 6 Num. 14869 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 24723-2012 proposto da:
SACCA’ AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio
dell’avvocato PIERO FRATTARELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato NAPOLITANI SIMONA,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SANTINI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio
dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta
e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
2014
76
–
controrícorrente
–
avverso la sentenza n. 3437/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA del 4.4.2012, depositata il
27/06/2012.
Data pubblicazione: 30/06/2014
Estinzione per rinuncia
Rg. n. 24723111
Decreto
Ritenuto che Agostino Saccà, con ricorso del 6 novembre 2012, ha impugnato per cassazione,
nei confronti Maria Cristina Santini, la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di
Roma n. 3437/12 in data 4 aprile-27 giugno 2012;
che resiste, con controricorso, Maria Cristina Santini.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 17 aprile 2014, sottoscritto in pari data per adesione da Maria Cristina
Santini, e depositato in data 23 maggio 2014, Agostino Saccà ha dichiarato di rinunciare al
suindicato ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte di Maria Cristina Santini, non
sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del rinunciante alle spese del presente grado
del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, 1’11 giugno 2014
Il Coordinatore d Ila Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
alvato
p,d
t
3