Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14869 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. I, 27/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 27/05/2021), n.14869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10375/2020 proposto da:

N.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Bozzoli, in

virtù di procura in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3962/2019,

pubblicata in data 1 ottobre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza dell’1 ottobre 2019, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da N.J., nato a (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 3 settembre del 2018, che ha confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere andato via dal Paese di origine perchè il padre della sua ragazza, rimasta incinta, osteggiava la relazione perchè la donna era stata promessa in sposa a un suo amico; che, dopo la nascita del figlio, a causa di difficoltà economiche, madre e figlia erano tornati temporaneamente dai genitori di lei e la ragazza era stata uccisa.

3. La Corte di appello ha ritenuto il racconto del richiedente nel complesso generico, in quanto non era stato neppure allegata la sussistenza di uno specifico intento persecutorio diretto nei suoi confronti, nè l’istante nelle due audizioni aveva fatto cenno alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio; non sussisteva nemmeno una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia senza il controllo delle autorità, come emergeva dalle specifiche fonti internazionali richiamate e aggiornate al 2018; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di secondo grado hanno rilevato che le problematiche lombari, per le quali il ricorrente era in cura, non erano tali da comportare un grave pericolo in caso di rientro e che la frequentazione di un corso di studi o per acquisire delle competenze lavorative non caratterizzava la posizione di una persona che necessitava di protezione rispetto a quella di un migrante economico; che, in tal modo, si ratificava un comportamento illecito in danno degli stranieri che cercavano lavoro nel rispetto dei canali consentiti e che il numero degli stranieri che poteva entrare in Italia per motivi lavorativi era fissato in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. N.J. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a quattro motivi.

5. L’Amministrazione intimata si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10,13 e 27 e in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non condividendosi la valutazione di non attendibilità e di non verosimiglianza del racconto e avendo la Corte deciso di limitare il proprio dovere di accertamento, omettendo in sede di intervista l’attività di collaborazione dovuta e non indicando in quali punti le risposte necessitavano di un ulteriore approfondimento.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e il difetto di istruttoria, non essendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in fatto e in diritto ed essendo la motivazione vaga ed inconsistente; la credibilità del ricorrente andava rapportata alla realtà delle condizioni di vita e al livello di garanzia dei diritti notoriamente basso di cui potevano godere i cittadini della Nigeria e alla presenza di violenze e atti arbitrati, a cui andava aggiunto l’inefficienza del sistema giudiziario nigeriano, che impediva ai cittadini di tutelarsi attraverso denunce.

2.1 I motivi sono inammissibili perchè il ricorrente censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità.

2.2 In proposito, questa Corte ha affermato che la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 19 giugno 2020, n. 11925; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Il richiedente, inoltre, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la duplice conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

2.3 Le censure, inoltre, trascurano del tutto di censurare l’iter argomentativo della corte del merito, laddove essa ha affermato che il racconto del richiedente era nel complesso generico, in quanto non era stato neppure allegata la sussistenza di uno specifico intento persecutorio diretto nei suoi confronti, nè l’istante nelle due audizioni aveva fatto cenno alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

2.4 Sotto il profilo, poi, della violazione di un preteso obbligo di assumere, comunque, l’audizione da parte del giudice di appello, va affermato che il dovere di audizione riguarda il giudice di primo grado e non anche il giudice di appello, con la conseguenza che l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere ufficioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass.., 29 maggio 2019, n. 14600). Quest’ultimo, ovviamente, ha facoltà di assumere l’audizione del richiedente asilo, ma in base alla previsione generale del codice di rito che, consente al giudice di procedere al libero interrogatorio delle parti ai sensi dell’art. 117 c.p.c., e dunque per scelta discrezionale non sindacabile in cassazione, dato che le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell’art. 229 c.p.c., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite (Cass., 26 agosto 2003, n. 12500; Cass., 22 luglio 2010, n. 17239).

2.5 Deve, in ultimo, rilevarsi che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012), non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità della motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa o incomprensibile”, al di fuori delle quali, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 25 settembre 2018, n. 22598).

Nè, d’altronde, nel caso di specie, è configurabile una delle predette ipotesi in quanto la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al “minimo costituzionale”, avendo la Corte territoriale preso in esame la situazione del paese di provenienza e la non configurabilità dei presupposti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in materia di protezione sussidiaria, non avendo la Corte considerato il rischio effettivo del richiedente di subire un grave danno, dato che non poteva avvalersi della protezione del suo paese e che non era comunque necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa non fosse contrapposto alcun rimedio concreto dalle autorità statali.

3.1 Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perchè non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo la Corte rigettato la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), per la scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente e, comunque, non avendo fatto cenno l’istante, nelle due audizioni, alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

3.2 Il motivo è, in secondo luogo, inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), trattandosi di accertamento in fatto non adeguatamente censurato con il ricorso.

Nella sostanza, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

La Corte di merito, in particolare, ha provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), indicando le fonti consultate e le specifiche informazioni da esse tratte (pagine 5 – 15 del provvedimento impugnato), affermando che si doveva escludere la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato in tutta la Nigeria e che l’occupazione da parte dei fondamendalisti islamici facenti capo a (OMISSIS) era ora limitata alla zona nord est del paese, mentre il richiedente proveniva dal Delta State, zona posta a sud del paese.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, non avendo la Corte motivato in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria e avendo definito non grave la problematica di salute e che l’inserimento socio-lavorativo non distingueva la persona che necessitava la protezione da quella di un migrante economico.

4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile, poichè la motivazione dettata dalla Corte di appello, pur sintetica, è esistente e consente di ricostruire il percorso logico seguito nel rispetto dei canoni di congruità logica e come tale è idonea a sottrarsi alla dedotta censura.

4.2 I giudici di secondo grado hanno rilevato, peraltro con ragioni del decidere che non sono state minimamente censurate, che il ricorrente non aveva dedotto elementi tali da potere considerare l’appellante persona vulnerabile, neanche per età (anni 40) e per le condizioni di salute; che le problematiche lombari per le quali il ricorrente era in cura non erano tali da comportare un grave pericolo in caso di rientro e che la frequentazione di un corso di studi o per acquisire delle competenze lavorative non caratterizzava la posizione di una persona che necessitava di protezione rispetto a quella di un migrante economico.

4.3 Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa Corte secondo i quali il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358) e che il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA