Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14869 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 18/06/2010), n.14869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, sezione 12, n. 8, depositata il 7 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sezione 12, n. 8, depositata il 7 marzo 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Bologna (OMISSIS), ha riconosciuto a C.B., promotore finanziario, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, avendo ritenuto privo di pregio il rilievo dell’appellante secondo cui l’essersi avvalso il contribuente, per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, del condono ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, aveva comportato l’implicita ed automatica rinuncia al rimborso, e quindi a coltivare la controversia.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene sette motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente deduce che la presentazione di istanza di condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7, comporta l’estinzione dell’eventuale diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di IRAP; con il secondo motivo denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in relazione all’art. 2195 cod. civ. ed al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53 (T.U.I.R.), assumendo che, avendo l’attività di promotore finanziario natura imprenditoriale, essa è come tale assoggettata all’imposta senza necessità di indagini di fatto circa l’esistenza di autonoma organizzazione; con il terzo motivo, censura la sentenza per vizio di motivazione in ordine alla natura, imprenditoriale ovvero di lavoro autonomo, dell’attività di promotore finanziario; con il quarto motivo denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, ritenuto insussistente, pur avendo il giudice d’appello dato atto, segnatamente, dell’ausilio di un dipendente part-time; con il quinto, il sesto ed il settimo motivo censura la sentenza per vizio di motivazione nell’accertamento dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione.

In ordine al primo motivo, concernente l’imposta versata per gli anni dal 1998 al 2001, si rileva che questa Corte ha affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Cass. n. 25239 del 2007).

Ed ha altresì affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamele inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).

Per quel che attiene al residuo periodo d’imposta 2002, la ratio decidendi della sentenza impugnata – che ha ritenuto l’insussistenza dell’autonoma organizzazione pur avendo rilevato che il contribuente svolgeva la propria attività “con l’ausilio di un dipendente part- time” – non è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in materia, secondo cui l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forare, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, per quel che concerne l’imposta relativa agli anni dal 1998 al 2001, poichè il primo, assorbente, motivo è manifestamente fondato, e, per quanto concerne il periodo d’imposta 2002, perchè il quarto, assorbente, motivo è manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

PREMESSO IN DIRITTO

che nell’intestazione della relazione per errore materiale l’intimato è stato indicato come ” B.G.” in luogo di ” C. B.”, accanto al numero di ruolo del giudizio ed alla denominazione della parte ricorrente, entrambi correttamente indicati, come del resto è correttamente indicato nel testo della relazione, supra trascritto, il nome dell’intimato, che pertanto è agevolmente individuabile;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, con riguardo ai periodi d’imposta dal 1998 al 2001 il primo motivo del ricorso va accolto, assorbiti gli altri, e, con riguardo al periodo d’imposta 2002, il quarto, assorbente, motivo va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con riguardo ai periodi d’imposta dal 1998 al 2001, assorbiti gli altri, ed il quarto motivo del ricorso, con riguardo al periodo d’imposta 2002, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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