Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14868 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 13/07/2020), n.14868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 15768 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

D.A. e C s.a.s. in persona del legale rappresentante pro

tempore, D.A., C.V.E. e

D.M., quali soci, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv.to Michele Tumminelli e dall’avv.to

Domenico Angelini, elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’ultimo difensore, in Roma, Via Gavinana n. 4;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 155/11/12, depositata in data 19

dicembre 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 gennaio 2020 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

che:

-con sentenza n. 155/11/12, depositata in data 19 dicembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettava l’appello principale proposto da D.A. e C s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, D.A., C.V.E. e D.M., quali soci, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Ufficio nei confronti della suddetta società e dei relativi soci avverso la sentenza n. 191/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Como che, previa riunione, aveva accolto parzialmente- rideterminando il reddito di impresa- i ricorsi proposti 1) dalla società avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti della società, del D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 32, comma 1, n. 2) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, un maggiore reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, per l’anno 2005, in relazione a movimentazioni bancarie -ritenute ingiustificate- sui conti correnti intestati alla società e ai soci;2) dal socio D.A. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito dell’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato a tassazione il maggiore reddito di partecipazione, ai fini l’Irpef, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5;

– integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soci già in primo grado nel procedimento avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, nella sentenza impugnata, la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:1) non era giustificata l’emissione di due assegni di importo complessivo di Euro 20.000,00, intestati a B.G., in quanto, essendo stati emessi nel 2005, non era plausibile il riferimento all’acquisto di un terreno di proprietà di Ba.An., il pagamento del quale sarebbe dovuto intervenire entro il 31.12.2002; 2) anche l’emissione dell’assegno di Euro 5.000,00 non trovava riscontro in una relativa fattura di acquisto; 3) l’accertamento dell’Ufficio andava confermato in toto, non essendo stata fornita da parte della società contribuente prova certa delle componenti negative del reddito; 4) in merito all’Iva, la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, per violazione degli obblighi di fatturazione per gli acquisti effettuati, andava commisurata all’imposta dovuta che, nella specie, era quella del 20%, atteso che l’aliquota con cui aveva operato la società, nell’anno 2005, era del 20% e non del 4%, non avendo la società dimostrato che “le operazioni non contabilizzate” afferissero a compravendite per le quali gli acquirenti avevano chiesto l’agevolazione prima casa;

– avverso la sentenza della CTR, la società e i soci propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– i ricorrenti hanno depositato, in data 16 gennaio 2020, “atto di dichiarazione di intervenuto fallimento” della società e del socio D.A. in forza di sentenza del Tribunale di Como n. 107/17 del 20 settembre 2017, chiedendo dichiararsi l’interruzione del giudizio di cassazione;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– quanto all’atto di “dichiarazione di intervenuto fallimento della società e del socio D.A.” con contestuale istanza di interruzione del giudizio, va ricordato che “L’intervenuta modifica dell’art. 43 L. Fall. per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017);

– con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n,. 2 e 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, artt. 2697,2727 e 2728 c.c. per avere la CTR – a fronte della prova documentale prodotta in sede di contraddittorio e nei gradi di merito di giudizio – ritenuto erroneamente ingiustificate le movimentazioni bancarie sui conti correnti della società e dei soci poste dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento;

– il motivo si profila, in parte inammissibile, in parte infondato;

– va, al riguardo, ricordato che, in tema di accertamento delle

imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. A fronte di detta presunzione legale il contribuente è onerato di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo (Cass. n. 19971 del 2016; Cass. n. 22502 del 2011); la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità (Cass. n. 13035 del 2012);

– in tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass. n. 4829 del 2015; Cass. n. 21303 del 2013; Cass. 4829/2015); – in tal senso si è espressa questa Corte (Cass. Sent. Sez. 5 Num. 26111/2015) ritenendo che debbano essere indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 26692 del 06/12/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 20199 del 24/09/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 16650 del 29/07/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 26173 del 06/12/2011; con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in materia di imposte sui redditi; id. Sez. 5, Sentenza n. 15217 del 12/09/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 1418 del 22/01/2013; id. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 21303 del 18/09/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 20668 del 01/10/2014);

-nella specie, la CTR in conformità ai suddetti principi – con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità – ha specificamente ritenuto ingiustificati i movimenti in uscita (relativi all’emissione, nel 2005, di due assegni per il totale di Euro 20.000,00 intestati a B.G., non riferibili all’acquisto di un terreno il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire entro il 31.12.2002 e dell’assegno di Euro 5000,00 intestato a M. non coperto dall’emissione della relativa fattura) e ha confermato l’operato dell’Ufficio sul presupposto della mancata prova da parte della società contribuente di componenti negative del reddito imponibile; pertanto, mentre quanto alla prova documentale valutata dal giudice di appello, la censura tende ad una inammissibile rivisitazione degli accertamenti in fatto già operati in sede di merito, per quanto attiene alla prova documentale che, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbe stata oggetto di specifica valutazione da parte della CTR, questi ultimi, non hanno assolto, in punto di autosufficienza, all’onere di riportare in ricorso, nelle parti rilevanti, nè gli atti difensivi dei gradi di merito nè la documentazione in questione; ciò in spregio all’insegnamento di questa Corte secondo cui “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 743 del 2017; n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10); “qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione” (Sez. 5 -, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019); se è vero infatti che “In tema di accertamenti bancari, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi” (Cass. Sez. 5, Ord. n. 30786 del 28/11/2018), nella specie, i ricorrenti – omettendo di trascrivere nel ricorso per cassazione il testo integrale o la parte significativa dei documenti asseritamente non valutati e di specificare, riportando, nelle parti rilevanti, gli atti difensivi dei gradi di merito, gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito – non hanno assolto all’onere di analiticità nella deduzione del mezzo di prova contraria;

-con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la sanzione, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 6, comma 8, fosse da commisurarsi all’Iva dovuta nell’aliquota del 20% e non già del 4% anche se dalla dichiarazione risultava che l’aliquota prevalentemente applicata fosse quella del 4% essendo le operazioni imponibili dichiarate nel rigo VE20, assoggettate all’aliquota del 4%, superiori a quelle indicate nel rigo VE21 e nel rigo VE22 assoggettate all’aliquota del 20%;

– il motivo è inammissibile in quanto il giudice di appello ha ritenuto con una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità-corretta la commisurazione da parte dell’Ufficio della sanzione all’imposta dovuta nell’aliquota applicabile del 20%, essendo risultata quella prevalentemente applicata nell’anno in questione e non avendo la società contribuente provato che le operazioni non contabilizzate afferissero a compravendite per le quali gli acquirenti avevano chiesto l’agevolazione prima casa, con assoggettamento all’aliquota del 4%; ogni altra argomentazione sottesa al motivo tende ad una inammissibile rivisitazione di valutazioni di merito operate dal giudice di appello; va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

PQM

la Corte:

– rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 13 luglio 2020

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