Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14867 del 30/06/2014


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 14867 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 23578-2013 proposto da:
FALLIMENTO HITMAN INDUSTRIA E CONFEZIONI SPA IN
LIQUIDAZIONE 00772630158 in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO TACCHINI 7, presso lo studio dell’avvocato
PICCIOLI ALESSANDRO, rappresentato e

dall’avvocato

difeso

BUSCAINO GIUSEPPE, giusta procura

speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO COMETA SRL IN LIQUIDAZIONE CON SOCIO UNICO
IN LIQUIDAZIONE;

intimato

2014

avverso il decreto n. 11380/2013 del TRIBUNALE

73

MILANO del 18.7.2013, depositata il 09/09/2013.

di

Data pubblicazione: 30/06/2014

R.g. n. 23578/13

Estinzione per rinuncia
Decreto

Ritenuto che il Fallimento della s.p.a. Hitman Industria e Confezioni, con ricorso del 15 ottobre
2013, ha impugnato per cassazione, nei confronti del Fallimento della s.r.l. Cometa con socio unico
in liquidazione, il decreto emesso tra le stesse parti dal Tribunale di Milano n. 11380/13 in data 18
luglio-9 settembre 2013;

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 10 marzo 2014, sottoscritto in pari data per adesione dal Fallimento
della s.r.l. Cometa con socio unico in liquidazione, e depositato in data 31 maggio 2014, il
Fallimento della s.p.a. Hitman Industria e Confezioni ha dichiarato di rinunciare al suindicato
ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte del Fallimento della s.r.l. Cometa
con socio unico in liquidazione, non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del
rinunciante alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, 1’11 giugno 2014
Il Coordinatore della Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima

T

che il Fallimento della s.r.l. Cometa con socio unico in liquidazione, benché ritualmente
intimato, non si è costituito né ha svolto attività difensiva.

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