Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14867 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. I, 27/05/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 27/05/2021), n.14867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10371/2020 proposto da:

O.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Bozzoli, in

virtù di procura in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3968/2019,

pubblicata in data 30 settembre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 30 settembre 2019, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da O.F., nato in (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 18 aprile 2018, che ha confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere andato via dal Paese di origine per paura di essere arrestato, per avere causato involontariamente un incendio, scatenatosi per la propagazione del fuoco che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie.

3. La Corte di appello ha ritenuto che la vicenda del richiedente e le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine non erano inquadrabili in alcuna delle fattispecie di protezione internazionale; che, al netto della diversa conseguenza dell’incendio riferita alla Commissione e al Tribunale (il fuoco aveva colpito delle coltivazioni o una foresta di proprietà del Governo), il ricorrente non si era confrontato con le specifiche osservazioni del Tribunale e con i rilievi specifici e condivisibili del giudice di primo grado, richiamando le condizioni del paese di provenienza che giustificavano la protezione sussidiaria o umanitaria e le sue precarie condizioni di salute e non facendo alcun richiamo nell’atto di appello al pericolo di essere arrestato e rinchiuso in carcere; il richiedente non aveva nemmeno allegato di avere richiesto il patrocinio di un avvocato, nè la protezione degli organi statuali e, in ogni caso, dalle fonti internazionali richiamate e aggiornate al 2018, in Gambia non emergeva uno stato elevato di insicurezza; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di secondo grado hanno rilevato che le problematiche di salute del ricorrente non si erano tradotte nemmeno nell’allegazione specifica di quale fosse il disturbo polmonare di cui soffriva, poichè dalla documentazione prodotta con l’atto di appello emergeva solo la necessità di cure, peraltro risalenti a più di un anno addietro; il ricorrente, inoltre, pure giovane e volenteroso, non svolgeva attività lavorativa.

4. O.F. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10,13 e 27 e in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non condividendosi la valutazione di non attendibilità e di non verosimiglianza del racconto e avendo la Corte deciso di limitare il proprio dovere di accertamento, omettendo in sede di intervista l’attività di collaborazione dovuta e non indicando in quali punti le risposte necessitavano di un ulteriore approfondimento.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione dii un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità.

1.2 In proposito, questa Corte ha affermato che la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 19 giugno 2020, n. 11925; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Il richiedente, inoltre, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare,, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5″ (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la duplice conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

1.3 Il motivo, inoltre, trascura del tutto di censurare il secondo iter argomentativo della corte del merito, laddove essa ha affermato che il ricorrente non si era confrontato con le specifiche osservazioni del Tribunale e con i rilievi specifici e condivisibili del giudice di primo grado.

1.4 Sotto il profilo, poi, della violazione di un preteso obbligo di assumere, comunque, l’audizione da parte del giudice di appello, va affermato che il dovere di audizione riguarda il giudice di primo grado e non anche il giudice di appello, con la conseguenza che l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass., 29 maggio 2019, n. 14600).

Quest’ultimo, ovviamente, ha facoltà di assumere l’audizione del richiedente asilo, ma in base alla previsione generale del codice di rito che, consente al giudice di procedere al libero interrogatorio delle parti ai sensi dell’art. 117 c.p.c. e dunque per scelta discrezionale non sindacabile in cassazione, dato che le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell’art. 229 c.p.c., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite (Cass., 26 agosto 2003, n. 12500; Cass., 22 luglio 2010, n. 17239).

In tal caso, quindi, nell’omessa audizione personale del richiedente non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, poichè l’audizione comunque non si traduce in un incombente automatico neppure dinanzi all’affermata non credibilità del racconto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5 e 8, avendo la Corte con motivazione apparente, omesso di considerare la vicenda personale del ricorrente e la situazione del paese di provenienza; che la giurisprudenza di merito aveva sostenuto che la situazione del Gambia,

seppure con spiragli di libertà maggiori rispetto al passato, vedeva

ancora una grave compromissione dei diritti umani; che in ragione della pleurite destra di origine tubercolare egli non poteva ricevere nel suo paese di origine le stesse cure e gli stessi controlli ricevuti in Italia e che necessitava di una continuità assistenziale e di un monitoraggio medico.

2.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi motivi.

2.2 Si osserva, al riguardo, che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012), non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità della motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa o incomprensibile”, al di fuori delle quali, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 25 settembre 2018, n. 22598).

Nè, d’altronde, nel caso di specie, è configurabile una delle predette ipotesi in quanto la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al “minimo costituzionale”, avendo la Corte territoriale preso in esame la situazione del paese di provenienza sia con riguardo alla protezione sussidiaria, sia in relazione alla protezione umanitaria, affermando la mancata prospettazione del rischio di subire un danno grave e la non configurabilità dei presupposti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), indicando le fonti consultate e le specifiche informazioni da esse tratte (pagine 4-6 del provvedimento impugnato).

2.3 Con specifico riferimento alla protezione umanitaria, senza prescindere dal rilievo che il ricorrente non censura minimamente la ratio decidendi posta a fondamento dei rigetto della domanda circa la mancata allegazione del disturbo polmonare di cui soffriva, tenuto conto che dalla documentazione prodotta con l’atto di appello emergeva solo la necessità di cure peraltro risalenti nel tempo, rileva anche un difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente adempiuto all’onere di trascrivere integralmente nel ricorso la documentazione medica relativa agli anni 2018, 2019, 2020, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per l’esame della censura sollevata, così impedendo a questa Corte, la necessaria verifica dell’astratta idoneità dei motivi di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.

2.4 E’ utile ricordare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione, comporta per il ricorrente l’onere di operare una esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340), come nel caso in esame.

2.5 Il richiamo, poi, a precedenti giudiziari favorevoli a persone provenienti dal Gambia non può assumere decisivo rilievo in quanto frutto della valutazione delle circostanze specificamente accertate in detti giudizi.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, art. 2 Cost. e, per il tramite di esso, dell’art. 8 della Cedu, per il mancato esame relativo all’integrazione sociale come motivo rilevante ai fini della determinazione della vulnerabilità individuale, non avendo la Corte considerato che il ricorrente aveva lavorato con costanza fino al 2019 ed era stato poi licenziato dal suo datore di lavoro, che non aveva potuto rinnovargli il contratto, perchè in mancanza del permesso di soggiorno e che egli aveva utilizzato il tempo per frequentare un corso di formazione in materia di sicurezza dei lavoratori agricoli.

3.1 Senza prescindere, anche con riferimento a detta censura, della violazione del principio di autosufficienza del ricorso con specifico riguardo alla certificazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza dei lavoratori agricoli (avendo lamentato l’omesso esame da parte della Corte territoriale), non sussiste il vizio dedotto, avendo i giudici di secondo grado evidenziato che non sussisteva il profilo di integrazione sociale avendo l’appellante riferito, pure giovane e volenteroso, di non svolgere attività lavorativa e che, quindi, gli elementi emersi non offrivano alcuna evidenza in ordine ad una situazione di effettiva e irreversibile integrazione nel tessuto sociale e culturale del paese ospitante.

3.2 Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa Corte secondo i quali il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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