Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14867 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2443/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA ANDREOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE CASARTELLI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/36/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 02/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Roberta Andreotti (delega avvocato Casartelli)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di L.A., avvocato, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata dall’anno 1998 al 2006, l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a cinque motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, rilevando, fra l’altro, che anche il condono chiesto per gli anni 199812000 non precludeva la possibilità di chiedere il rimborso dell’Irap non dovuta.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso – con i quali si deduce la nullità della sentenza perchè priva di motivazione ovvero motivata illegittimamente per relationem – sono infondati. Ed invero, seppur in forma estremamente concisa e malgrado i richiami generici alla sentenza di primo grado ed alla sua stessa giurisprudenza, la Commissione Tributaria Regionale risulta avere, comunque, motivato le ragioni del suo convincimento con riferimenti espressi alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame.

2. E’, invece, fondato il terzo motivo (rubricato: “violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9), alla luce del principio, consolidato in materia, per cui la presentazione dell’istanza di definizione automatica prevista della L. n. 289 del 2002, art. 9 (presentata, nel caso in esame, per le sole annualità 1998, 1999 e 2000) preclude al contribuente, libero di scegliere se aderire al condono o coltivare la controversia, ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata (cfr. con particolare riferimento all’IRAP, Cass. n. 1967/2012; id. n. 4566/2015 in caso di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 7, quale quella rilevata in controricorso).

3.11 quarto motivo, con il quale si deduce, per le annualità per le quali non è intervenuto il condono, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non avere la Commissione Regionale fatto buon governo delle regole di riparto dell’onere della prova in tema di diritto al rimborso dell’Irap è infondato, laddove non si ravvisa un’ illegittima inversione dell’onere probatorio da parte del Giudice di appello, il quale risulta avere esaminato e valorizzato gli elementi indicati dalla contribuente al fine di dimostrare l’insussistenza del presupposto impositivo.

4. Anche l’ultimo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è meritevole di accoglimento laddove, per costante insegnamento di questa Corte in tema di Irap, l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. SS.UU n. 12111/2009), mentre il mezzo di ricorso, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto nella sentenza impugnata, non introduce la sussistenza di fatti decisivi, non esaminati dal Giudice di appello, ma tende piuttosto inammissibilmente a sottoporre a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di fatto.

5. In conclusione, pertanto, in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso (relativo alla preclusione del chiesto rimborso dell’Irap versata per gli anni 1998, 1999 e 2000, annualità definite in via agevolata) e rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti sopra esposti, con rinvio a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia perchè provveda al riesame ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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