Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14866 del 20/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13297/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
L.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2152/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di L.M. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, rigettandone l’appello, aveva ritenuto che l’atto di cessione di quote sociali dovesse essere assoggettato ad una sola imposta fissa di registro.
2. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che l’atto di cessione di più quote societarie fosse assoggettabile ad unica imposta, laddove, essendosi in presenza di un atto plurimo contenente più disposizioni, ognuna di questa doveva essere assoggettata a tassazione separatamente.
3. Il ricorso è fondato alla luce del principio affermato, anche di recente, da questa Corte (V. ord. Sez. 6-5 n. 22899 del 29/10/2014; ed in termini, id. n. 19245/2014; n. 3300/2015) per cui “in tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 1, poichè non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del citato art. 21, comma 2, ad un’unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell’art. 2252 c.c., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci”.
4. La sentenza impugnata, che da tale principio si è discostata, va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
5. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare irripetibili quelle del presente giudizio.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016