Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14865 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. I, 27/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 27/05/2021), n.14865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9919/2020 proposto da:

O.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Bozzoli, in

virtù di procura speciale allegata al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3499/2019,

pubblicata in data 6 settembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2021 dal Consigliere DOtt. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 6 settembre 2019, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da O.J., nato in Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 2 settembre 2017, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal suo paese per il timore di subire un ingiusto processo e di essere sottoposto nuovamente alle torture da parte della polizia del Gambia, dopo essere stato tratto in arresto per una falsa denuncia di furto perpetrata in suo danno, al fine di fargli perdere il lavoro ed anche la vita.

3. La Corte di appello, dopo avere rigettato l’istanza di rimessione in termine, fondata sull’avvenuto deposito dell’atto introduttivo ex art. 702 quater c.p.c., il 6 ottobre 2017, alle ore 11:41 (con ordinanza del 26 aprile 2018) e una istanza atipica di correzione di errore materiale avente ad oggetto la revoca della prima ordinanza (con ordinanza del 29 aprile 2019), ha accertato l’avvenuto spirare del termine decadenziale per l’impugnazione, affermando che, anche una successiva riproposizione del medesimo ricorso sarebbe stata tardiva, stante che gli accertamenti eseguiti dalla cancelleria avevano verificato che il sistema informatizzato del Ruolo generale non aveva registrato alcuna pec in ingresso con caratteristiche pertinenti al ricorso ventilato e che nella data indicata non era stata registrata alcuna pec in ingresso inviata dall’avvocato Cinetto.

I giudici di secondo grado, in particolare, hanno evidenziato che il difensore affermava di avere depositato l’atto introduttivo con pec inviata al Ruolo generale in data 6 ottobre 2017, ragione per cui l’atto era comunque tardivo, a prescindere dalla questione relativa al mancato rinvenimento sul server del SICID della pec contenente (asseritamente) l’appello in parola.

4. O.J. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata si è costituita ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge per il mancato accoglimento dell’istanza di rimessione formulata nell’atto di appello, avendo la Corte ritenuto inammissibile l’appello sulla base del presupposto errato del secondo deposito dell’atto di appello e non anche sul fatto che il primo non era andato a buon fine per causa non imputabile al difensore visto che la cancelleria, omettendo ogni spiegazione, e, di fatto, impedendo un ulteriore, ma tempestivo deposito, aveva tenuto fermo il primo con il messaggio: “Descrizione esito: – Esito imprevisto del deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’ufficio ricevente”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., così come interpretato ante SS. UU. n. 28575/2018 e la violazione del principio di tutela dell’affidamento, con la conseguenza che doveva ritenersi valida la procedura instaurata con l’appello notificato il 2 ottobre 2017 e iscritto a ruolo il 6 ottobre 2017 (nei dieci giorni successivi alla notifica dell’atto di citazione).

2.1 L’esame del secondo motivo, che per ragioni di ordine logico e giuridico, va trattato per primo, porta all’accoglimento dello stesso, con assorbimento del primo motivo.

2.2 In proposito, va osservato che le controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, sono assoggettate al rito sommario di cognizione ai sensi degli artt. 19 e 36 di tale D.Lgs., con contestuale abrogazione del rito speciale già disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (Cass., 7 giugno 2016, n. 13830).

Ne consegue che l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., dal tribunale è esperibile, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 (Cass., 31 ottobre 2016, n. 22119; Cass., 25 agosto 2020, n. 17624).

Più in particolare, per quel che rileva nel caso in esame, questa Corte ha affermato, anche di recente, che, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass., 29 settembre 2020, n. 20693).

2.3 L’esame degli atti consentito a questa Corte in ragione del vizio dedotto nel rispetto del principio dell’autosufficienza, ha consentito di accertare che, come deduce il ricorrente, l’ordinanza del Tribunale di Venezia, con cui è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, è stata comunicata il 2 settembre 2017 e l’appello è stato notificato il 2 ottobre 2017, ovvero entro il termine di decadenza del 3 ottobre 2017.

3. Il provvedimento impugnato va, pertanto, cassato, con rinvio.

La valutazione della tempestività del gravame dovrà esser effettuata dal giudice del rinvio, non già con riferimento al principio secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142/2015, l’appello, proposto ex 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, l’impugnazione deve essere proposta con citazione e non con ricorso (affermato da questa Corte con ordinanze 13 luglio 2017, n. 17420; 12 ottobre 2017, n. 23938;26 luglio 2018, n. 19821; Cass., 26 ottobre 2018, n. 27283), ma al lume del sopravvenuto principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con cui si è, invece, ritenuto che, nel regime del D.Lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., deve esser introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce overrulling processuale (Cass. Sez. U., 8 novembre 2018, n. 28575).

3.1 Le Sezioni Unite hanno, in particolare, evidenziato che, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f)), il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente dalla modifica normativa improvvisa e dissonante con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – per l’appello pure nei casi, come questo, di silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass., Sez. U., 8 novembre 2018, n. 28575).

In base a tale principio, va dunque valorizzato l’affidamento dell’odierno istante nel perdurare della regola per cui il gravame doveva proporsi con citazione: sicchè, a fronte della tempestività della notificazione di tale atto la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello (Cass., 20 novembre 2019, n. 30285; Cass., 28 novembre 2019, n. 31206).

4. In conclusione, la pronuncia impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che esaminerà l’intera vertenza facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà, anche, a statuire anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alba Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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