Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14865 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13210/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 526/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di D.G. di avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, con i quali le erano stati imputati redditi da partecipazione alla GConsult s.a.s. della quale era socia, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente.

In particolare, il Giudice di appello rilevava che non era stato notificato alla socia l’avviso di accertamento emesso a carico della Società, con la conseguenza che quest’ultimo non era alla stessa opponibile. Riteneva, inoltre, che l’avviso, attraverso il mero rinvio per relationem all’accertamento nei confronti della Società non fosse idoneamente motivato.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo.

La contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., veniva fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’esame dell’unico motivo di ricorso è assorbito, dovendosi rilevare d’ufficio una causa di nullità dell’intero giudizio.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie società e gli altri soci) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

2. La ritenuta nullità delle intere fasi di merito comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata e resta travolta anche la sentenza di primo grado, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di prime cure affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.

3. La relativa novità della soluzione giurisprudenziale comporta la compensazione integrale tra le parti delle spese dei gradi di merito e la dichiarazione di irripetibilità di quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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