Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14865 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 18/06/2010), n.14865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentata e difesa dall’avv. LEBOTTI Raffaele ed

elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Fabrizio Cuppone, al

corso d’Italia n. 19;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI MELFI;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 47/1/06, depositata il 3 aprile 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” C.A., socia della s.n.c. Creazioni Vittoria di Graziano Pietro e C., impugnava l’avviso di accertamento del reddito di partecipazione ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995, determinato in rapporto al reddito accertato per lo stesso anno a carico della società. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo l’accertamento impugnato del tutto immotivato.

La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza n. 47/1/06, depositata il 3 aprile 2006, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Melfi, sul rilievo che l’accertamento notificato alla socia C. era consequenziale all’accertamento del reddito sociale, notificato al legale rappresentante della società, non impugnato da alcuno e perciò divenuto definitivo; la mancata impugnazione aveva espletato “tutti i suoi effetti nei confronti dei singoli soci, per cui ogni eccezione formulata dalla stessa socia ricorrente in primo grado è da ritenersi superflua e inefficace. Anche il maggior reddito accertato nei confronti della società si quantifica in relazione alla quota di partecipazione della predetta società”.

Avverso la sentenza C.A. propone ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi.

Con il primo motivo la contribuente censura la decisione per vizio di motivazione; con il secondo motivo, denuncia la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, anche in relazione all’art. 40 Cost..

Il secondo motivo del ricorso, diretto a denunciare un vizio di violazione di norme di diritto, è inammissibile, in quanto privo della formulazione del quesito prescritta dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Prima di passare all’esame del primo motivo, si rileva che il giudizio, concernente l’accertamento, a carico di un socio, del reddito di partecipazione ad una società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di alcuni dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va essere cassata e la causa rinviata al primo giudice, la Commissione tributaria provinciale di Potenza.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Potenza.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

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