Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14864 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5915/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

U.S. DILETTANTISTICA FALCO, associazione sportiva dilettantistica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUISA DI SAVOIA 18, presso lo

studio dell’avvocato MARIO MARTINELLI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3852/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Associazione sportiva dilettantistica Falco (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale riforma della prima decisione, aveva ritenuto:

– che non potesse essere applicato alla contribuente il regime agevolativo previsto dalla L. n. 398 del 1991, art. 1;

– che, in ordine alla deducibilità dei costi, i rimborsi spese assumessero rilevanza non solo ai fini IRES, ma anche ai fini IRAP ed IVA;

– che, in ordine alla quantificazione dei costi deducibili, la domanda relativa alla deduzione di ogni costo analiticamente documentato era inammissibile siccome nuova sicchè le spese sostenute andavano riconosciute nel limite massimo del 60%, come richiesto nelle conclusioni proposte in primo grado dall’Associazione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate alle parti, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 346 c.p.c., laddove la Commissione regionale aveva deciso, ultra petita, su una domanda (relativa alla determinazione del coefficiente del 60% per la determinazione dell’ imponibile) che, proposta in primo grado e non accolta dal primo Giudice, non era stata riproposta dal contribuente in grado di appello.

2. Il motivo, dovendosi disattendere la tesi difensiva, prospettata in memoria dalla ricorrente non sussistendo i presupposti per i quali questa Corte possa procedere ad una diversa individuazione della norma indicata come violata, è inammissibile.

2.1. Costituisce, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello per cui “nel processo tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia – rappresentata del citato D.Lgs. e 346, art. 56 del codice di rito, rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno” (cfr. ex multis, di recente, Cass. n. 7702/2013, id. n. 23228/2015).

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente, alla refusione delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00 oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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