Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14864 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 18/06/2010), n.14864
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
P.R.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 43/38/06, depositata il 15 marzo 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 43/38/06, depositata il 15 marzo 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), ha riconosciuto a P.R. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Il ricorso contiene tre motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..
Con i primi due motivi si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione sotto due diversi profili; con il terzo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione.
La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione non si ravvisa, oltre che nelle “attività svolte individualmente”, in quelle “nelle quali l’organizzazione del lavoro proprio richieda anche collaborazioni meramente strumentali e non riconducibili qualitativamente alla prestazione resa dal professionista o dal lavoratore autonomo” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380 bis, il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo è manifestamente fondato”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010