Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14863 del 20/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1420/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
EDILMAX S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LA SPEZIA, 95 presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE GIDARO (Studio Barusco Nocera Rovetti &
Associati) che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 220/64/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del
5/11/2013, depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti della Edilmax s.r.l. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale ne aveva dichiarato inammissibile l’appello perchè tardivo.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che il momento di instaurazione del giudizio dovesse individuarsi con la costituzione del ricorrente, con la conseguenza che, essendo quest’ultima intervenuta il 14.7.2009, l’appella proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., doveva ritenersi tardivo.
2. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
3. Il ricorso, con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 20, commi 1 e 2 e della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, è non solo, contrariamente a quanto eccepito dalla Società, ammissibile ma anche fondato. Secondo l’orientamento consolidatosi, in materia, nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 20, la notifica del ricorso determina la litispendenza, senza che rilevi, essendo irrilevante, la successiva costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, che costituisce adempimento ulteriore, preclusivo solo della prosecuzione e non dell’esistenza del processo (cfr. Cass. n. 26535/14; id. n. 4659/2016; id n. 2598/2016).
4. La sentenza impugnata – ritenendo, ai fini della valutazione della tempestività dell’atto di appello e della normativa all’uopo applicabile – che il giudizio tributario potesse ritenersi instaurato alla data di costituzione del ricorrente – si è discostata dai superiori principi.
5. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio alla C.T.R. della Lombardia affinchè proceda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016