Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14863 del 13/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/07/2020), n.14863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 22384/2015 R.G. proposto da:
L.A. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso da sè
stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Calamari Maria Cristina, in Roma viale Giuseppe Mazzini 13;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 386/26/2015 della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto, depositata il giorno 16 febbraio 2015.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29
gennaio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.
Fatto
RITENUTO
Che:
L.A. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA, per l’anno d’imposta 2006;
che l’impugnazione venne parzialmente accolta in primo grado;
che proposto appello principale da L.A. ed incidentale dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza resa il giorno 16 febbraio 2015, respinse entrambi i gravami;
che avverso la detta sentenza L.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
che con istanza depositata in cancelleria, L.A. ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, documentando l’integrale pagamento in favore dell’amministrazione delle somme ancora dovute in forza della definizione agevolata delle controversie pendenti, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018;
che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);
che, pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata della controversia pendente;
che le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, (Cass. 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020