Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14862 del 30/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14862 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20700-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (detta anche Agenzia o Ufficio o
Amministrazione) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliatao in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;

contro

RISO MITTINO RISERIA D’ITALIA SRL 01735510156;
– intimata –

avverso la sentenza n. 26/10/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO dell’8.2.2011, depositata il 21/04/2011;

9450

Data pubblicazione: 30/06/2014

I

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATO

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 20700 sez. MT – ud. 05-06-2014
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 20700/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Riso Mittino Riseria D’Italia srl.
Oggetto: impugnazione avviso accertamento,

Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Piemonte n. 26/10/11, depositata il 21
aprile 2011, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
della società Riso Mittino Riseria D’Italia srl., relativa
all’avviso di accertamento, inerente all’Iva dovuta per l’anno
2006, e riguardante la commercializzazione di “riso spezzato”, a
seguito di verifica della Guardia di finanza, veniva accolta. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che i prodotti
commercializzati dalla contribuente erano da considerare semplici,
e non piuttosto sottoposti a lavorazioni o miscelazioni tali da
essere più adatti all’alimentazione di cani e gatti, sicché
l’aliquota Iva da applicare era quella del 4% e non piuttosto
l’altra del 20%. La contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Ritenuto che appare quanto mai necessario ch

icorso

venga discusso in udienza pubblica, data la natura della questione
giuridica sollevata, per la quale allo stato non sembra configurarsi il presupposto della manifesta infondatezza o fondatezza;
P.Q.M.
La Corte
Dispone che il ricorso venga discusso in pubblica udienza, ed
a tal fine rinvia il processo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.

Ordinanza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA