Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14862 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. I, 27/05/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/05/2021), n.14862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18803/2020 proposto da:

D.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

rilasciata su foglio separato, ma congiunto materialmente al ricorso

per cassazione, dall’Avv. Paolo Tacchi Venturi.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, nella persona del Ministro in carica,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato e

domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIA n. 329/2020,

pubblicata in data 3 febbraio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 3 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato manifestamente infondato l’appello proposto da D.S., proveniente dalla Nigeria (Edo State), avverso l’ordinanza del 5 gennaio 2018, con la quale il Tribunale di Venezia aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale di Verona notificato il 23 dicembre 2015.

2. Il ricorrente aveva riferito di avere lasciato il proprio paese perchè rimasto orfano di padre ed essendosi sua madre risposata, era stato mandato in un orfanotrofio; trasferitosi nella città di Ibadan, era poi fuggito in seguito all’arresto dell’amico con il quale conviveva, che aveva cercato di farlo aderire ad una setta cultista, gli (OMISSIS); di avere saputo che era stato fatto anche il suo nome alla polizia e, quindi, era fuggito nella regione di Kano, per poi passare in Niger ed in Libia, da dove aveva raggiunto l’Italia.

3. La Corte di appello di Venezia ha confermato il giudizio di inattendibilità del giudice di primo grado, alla luce delle dichiarazioni contraddittorie e intrinsecamente illogiche del ricorrente e che, comunque, la vicenda narrata non poteva essere ricondotta ad una persecuzione proveniente dallo Stato e da forze governative; che l’appellante non aveva censurato in modo specifico i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; che anche la domanda di protezione sussidiaria era infondata, non avendo il ricorrente mai fatto cenno alla situazione generale del suo paese, quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio e nella mancanza di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato, tenuto conto anche delle fonti internazionali, espressamente indicate e aggiornate al 2018; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che nel valutare la vulnerabilità della persona non potevano essere valorizzate le condizioni di instabilità politica del paese e che, comunque, assumeva rilievo decisivo la valutazione di scarsa credibilità del ricorrente.

4. D.S. ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con atto affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per l’impiego di fonti informative non idonee, non avendo la Corte di appello indicato in modo specifico e puntuale, e quindi, non verificabile, il materiale cui aveva fatto riferimento in mancanza di link funzionanti o della indicazione delle pagine da consultare; la Corte, inoltre, non aveva preso in considerazione altre fonti autorevoli e sicure, che descrivevano una situazione differente, che invece era state allegate all’atto di appello da pagina 6 a pagina 17; che le fonti utilizzate erano, inoltre, risalenti agli anni 2015-2016.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Difetta, innanzi tutto, la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).

L’osservanza di tale principio avrebbe imposto, nel caso in esame, in cui il ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha preso in esame “quanto di diverso è stato allegato al ricorso di primo grado e nell’atto di appello”, l’onere di trascrivere gli atti allegati, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per l’esame delle censure sollevate.

La mancata trascrizione, nell’odierno ricorso, dello specifico contenuto di tali atti impedisce, allora, la necessaria verifica dell’astratta idoneità dei motivi di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.

1.3 Occorre ricordare, inoltre, che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, oppure che le stesse siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass., 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass., 18 febbraio 2020, n. 4037).

Infatti, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (Cass., 21 novembre 2018, n. 30105; Cass., 9 aprile 2019, n. 9842).

1.4 Ciò posto, il motivo, articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, oltre che estremamente generico per la mancata indicazione dei link “non funzionanti”, è inammissibile anche perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative utilizzate ed aggiornate al 2018, per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del paese di provenienza, giudizio quest’ultimo inibito alla Corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative (cfr. pagg. 9 – 12 del provvedimento impugnato).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, non avendo la Corte valutato l’età, le condizioni personali, il viaggio e la condizione del paese di origine, dove egli ritornerebbe privo di una rete parentale o quantomeno amicale idonea a garantirgli una sussistenza libera e dignitosa; risultava assente anche l’accertamento della condizione soggettiva del richiedente, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale, oltre che una valutazione individuale, specifica e concreta, che facesse riferimento alla condizione di povertà estrema in cui larghe fasce della popolazione erano costrette a vivere nel paese di provenienza; non erano nemmeno state considerate le altre forti relazioni personali che in quasi cinque anni egli aveva stretto in Italia con i compagni di scuola e con i colleghi di lavoro che, in caso di rimpatrio, andrebbero perdute con un conseguente danno a livello esistenziale.

2.1 Il motivo è inammissibile, non essendo stata censurata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2.2 Il ricorrente fonda, infatti, la propria domanda di permesso umanitario su circostanze che sono state ritenute non credibili dal giudice di merito con argomentazioni adeguate e non sindacabili in sede di legittimità.

In particolare, la scarsa attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio paese svolge un ruolo rilevante, atteso che la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi.

Nella specie, la Corte di appello ha osservato che nel valutare la vulnerabilità della persona non potevano essere valorizzate le condizioni di instabilità politica del paese e che, comunque, assumeva rilievo decisivo la valutazione di scarsa credibilità del ricorrente.

2.3 Questa Corte, anche di recente, ha affermato che in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass., 24 dicembre 2020, n. 29624).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo la Corte di appello desunto in modo apodittico la non credibilità del ricorrente avuto riguardo alla vicenda riferita, senza dare applicazione rigorosa, nemmeno per relationem o implicitamente, degli indici legali di affidabilità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e specificamente della non contraddittorietà del racconto e della sua verosimiglianza, avendo fornito tutti gli elementi che erano di sua conoscenza ed offrendo un racconto credibile e coerente; nè i giudici di secondo grado avevano indicato le eventuali contraddittorietà del racconto, che invece non erano state rilevate nel precedente grado del giudizio.

3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, perchè il ricorrente censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

3.2 La Corte di appello, con una duplice ratio decidendi, che peraltro non sono state specificamente censurate dal ricorrente, ha, in primo luogo, confermato il giudizio di inattendibilità del giudice di primo grado, alla luce delle dichiarazioni contraddittorie e intrinsecamente illogiche del ricorrente, affermando che in ogni caso la vicenda narrata non poteva essere ricondotta ad una persecuzione proveniente dallo Stato e da forze governative e, in secondo luogo, ha evidenziato che l’appellante non aveva censurato in modo specifico i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato e che l’impugnazione risultava priva del requisito di specificità, indicando specificamente, poi, alla pag. 7 della sentenza impugnata, le caratteristiche dei culti studenteschi o universitari anche alla luce delle fonti consultate (pagine 7 e 8 del provvedimento impugnato).

3.3 In proposito, questa Corte ha affermato che la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 19 giugno 2020, n. 11925).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti e in particolare della sua permanenza in Libia relativamente alla domanda di protezione umanitaria.

4.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, difettando l’indicazione delle ragioni per le quali la valutazione della Corte doveva estendersi anche alla condizione di tale Paese.

Al riguardo, va evidenziato che l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, potendo il paese di transito rilevare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva UE n. 115/2008, solo nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 21 novembre 2019, n. 30408; Cass.,6 dicembre 2018, n. 31676).

5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo l’Amministrazione resistente svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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