Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14862 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20107/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

EMEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATTINA 10, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO DAVID D’AMBROGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO VERNILE giusta delega in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 265/04/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del LAZIO, depositata il 12/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ne aveva solo parzialmente accolto l’appello, proposto avverso la decisione di primo grado la quale aveva annullato alcuni dei recuperi effettuati con avviso di accertamento (portante maggiori IRES, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2004) emesso nei confronti della EMEC s.r.l..

Il Giudice di appello, per quello che ancora rileva, con riferimento al rilievo di cui al punto n. 2 dell’atto impositivo, riteneva che la pretesa non veridicità delle fatture relative agli infissi risultava da un accertamento quanto mai opinabile; mentre, con riferimento al rilievo di cui al punto n. 4 dell’atto impositivo, rilevava che il fatto che la parte non sia stata in grado di dimostrare l’avvenuta esportazione nei modi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8; non comporta automaticamente che la merce sia considerata venduta nel territorio nazionale in totale evasione di Iva”.

La Società resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale, avverso il capo di sentenza con il quale la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate con riferimento al rilievo sub 3 dell’avviso di accertamento.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 54; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove, in relazione al rilievo di cui al punto n. 2 dell’atto impositivo impugnato, la Commissione Tributaria Regionale aveva affermato che la mera condivisione del processo verbale di constatazione, contenuta nell’avviso impugnato, sarebbe di per sè sufficiente a determinare l’annullamento sul punto specifico e laddove la medesima C.T.R., con motivazione carente, aveva ritenuto che la pretesa non veridicità delle fatture relative agli infissi risulterebbe da un accertamento quanto mai opinabile essendo evidente che, nel caso in specie, non erano emersi elementi tali da indurre ad escludere la oggettiva inesistenza della operazione, non essendo stata validamente superata la presunzione dettagliata dell’organo accertatore.

In ordine, invece, al rilievo di cui al punto n. 4 dell’avviso impugnato la ricorrente lamenta come il Giudice di appello non abbia correttamente e compiutamente esaminato le contestazioni mosse dall’Ufficio in punto di avvenuta regolare documentazione ad opera della contribuente delle operazioni sottostanti le fatture oggetto di rilievo.

2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, in ordine al primo profilo di censura, attinente alla motivazione dell’atto impugnato svolta per relationem al processo verbale di constatazione, va rilevato che l’argomentazione del Giudice di appello, fatta oggetto di censura appare priva di contenuto decisorio, laddove la stessa Commissione Regionale fonda la sua decisione su diversa ratio ovvero l’opinabilità, nel merito, dell’accertamento.

Le ulteriori censure, in ordine ai rilievi di cui ai punti n. 2 e n. 4 dell’avviso di accertamento impugnato sono, poi, inammissibili, laddove, nei termini in cui sono formulate, più che una violazione di legge evidenziano il mancato esame da parte del Giudice di merito di circostanze di fatto rispetto alle quali poi, con ulteriore profilo di inammissibilità, non si riporta il contenuto, nè ancor prima, si indica l’atto attraverso il quale le stesse avrebbero trovato rituale ingresso in processo.

3. Egualmente inammissibile è il ricorso incidentale proposto dalla Società. Con l’unico motivo si deduce l’errata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 26, rilevando che “l’assenza di un accordo tra le parti possa non porre limiti temporali alla detrazione di imposta”. La questione dedotta con il motivo è infatti, nuova ed, inoltre, il mezzo, nei termini in cui è formulato, non attinge la ratio decidendi posta dalla C.T.R. a fondamento della sua decisione (ovvero la fittizietà della nota di variazione e la mancata regolarizzazione entro il termine del trentesimo giorno dalla ricezione della fattura irregolare).

4. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale con compensazione tra le parti, attesa la reciproca soccombenza delle spese processuali.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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