Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14862 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/07/2020), n.14862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 23943/2013 R.G. proposto da:

Equitalia Nord s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Visentini Gustavo e Papa Malatesta Alfonso, elettivamente

domiciliata presso il loro studio, in Roma piazza Barberini 12;

– ricorrente –

contro

Market On Line s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), L.T. (C.F.);

– intimati –

Avverso la sentenza n. 47/33/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 4 marzo 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29

gennaio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Market On Line s.r.l. impugnò alcune intimazioni di pagamento notificate da Equitalia Esatri s.p.a., relative ad altrettante cartelle di pagamento.

L’impugnazione venne parzialmente accolta in primo grado; proposto appello dalla Market On Line s.r.l. e dal suo amministratore unico L.T., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza resa il giorno 4 marzo 2013, lo accolse integralmente.

Avverso la detta sentenza Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Esatri s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque mezzi, mentre non hanno spiegato difese Market On Line s.r.l. e L.T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso Equitalia Nord s.p.a. eccepisce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49, dell’art. 101 c.p.c., comma 1, artt. 170 e 330 c.p.c., dell’art. 111 Cost., poichè il ricorso in appello venne notificato alla parte personalmente anzichè presso il difensore domiciliatario in primo grado.

1.2. Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di processo tributario la notificazione dell’atto di appello, eseguita in violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità, sicchè ove il giudice del gravame non ne disponga la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la Corte di Cassazione, nel dichiarare tale vizio, deve annullare con rinvio la decisione affinchè venga ripristinata la regolarità del contraddittorio (Cass. 10/07/2018, n. 18104; Cass. 31/03/2017, n. 8426; Cass. 13/01/2014, n. 460).

Nel caso che ci occupa, dalla mera lettura degli atti processuali emerge che gli appellanti notificarono il ricorso in appello presso la sede legale dell’appellata Equitalia Esatri s.p.a., anzichè nel domicilio eletto in primo grado; la commissione tributaria regionale, a sua volta, invece di disporre la rinnovazione della notifica, a fronte della mancata costituzione della parte intimata, pose senz’altro la causa in decisione e, pertanto, la conseguente sentenza va cassata con rinvio.

2. Resta assorbito l’esame degli ulteriori mezzi, pure articolati dalla ricorrente in via subordinata.

3. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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