Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14862 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 06/07/2011), n.14862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14693-2007 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato BOSCO ANTONELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 617/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2006 R.G.N. 1070/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato BOSCO ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello de L’Aquila, confermando la sentenza di primo grado del tribunale di Chieti, accoglieva la domanda proposta da A.M. contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con cui la stessa aveva contestato la sua non ammissione al corso di qualificazione per l’accesso al profilo professionale C3 da un livello inferiore della stessa area C. Per quanto ancora rileva, il giudice di appello, ricordato che la A. era stata esclusa perchè, provenendo dal Ministero della difesa, non aveva l’anzianità sufficiente presso il Ministero di destinazione per essere ammessa al corso di qualificazione, osservava che, secondo il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 che disciplina l’istituto della mobilità tra un’amministrazione e l’altro, il relativo trasferimento comporta l’inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, con ciò implicitamente facendo salva l’anzianità di servizio maturata, i cui effetti, appunto, si riflettono sulla progressione di carriera ed economica.

Doveva ritenersi quindi contra legem la mancata considerazione dell’anzianità maturata dall’interessata nella medesima qualifica presso il Ministero della difesa, e non poteva ritenersi fondata la giustificazione secondo cui i criteri di selezione per una procedura interna di riqualificazione erano ispirati alla valorizzazione della professionalità formatasi sul campo.

Il Ministero del lavoro ricorre per cassazione con un motivo (notificando il ricorso, senza formulare richieste nei suoi confronti, anche ad P.A. “controinteressata”, in realtà non risultante dalla sentenza impugnata – espressamente rilevante la non necessità della chiamata in causa degli altri partecipanti alla selezione – e quindi da non considerare parte del giudizio). La D. resiste con controricorso seguito da memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e dell’art. 15 del c.c.n.l. 16.2.1999 del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e dell’art. 8 del contratto nazionale integrativo 25.10.2000 del Ministero del lavoro.

Si sostiene che il giudice di merito abbia fatto confusione tra la problematica relativa al riconoscimento dell’anzianità maturata nell’ente di provenienza con la diversa questione relativa ai criteri di selezione fissati dall’amministrazione. Nella specie, il sistema dei passaggi interni delineato dal c.c.n.l. 1998-2001, articolato in corsi di riqualificazione per la selezione all’interno delle aree e nei corsi concorso per il passaggio tra le aree aveva trovato attuazione per il personale del Ministero del lavoro nelle previsioni del c.c.n.l. 35.10.2000, contenenti la precisazione dei titoli valutabili nelle procedure di riqualificazione del personale. In concreto la scheda c dell’allegato D da rilievo: a) agli incarichi di responsabilità sub dirigenziali svolti presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica, per tale dovendosi intendere.

1 – l’amministrazione del Ministero del lavoro; b) alla partecipazione a corsi rientranti in programmi formativi di aggiornamento concordati tra l’Amministrazione (si intende, del Ministero del lavoro) e le Organizzazioni sindacali; e) alla “anzianità di servizio nell’area funzionale prestata presso il Ministero del lavoro”.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che in caso di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo non implicano che la contrattazione collettiva non possa dare rilievo alla specificità delle esperienze lavorative maturate dai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro dell’amministrazione di destinazione nel fissare i criteri per la valutazione dei curriculi professionali ai fini di selezioni per progressioni di carriera (Cass. n. 17081/2007; cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 22800/2010 relativamente ai principi che regolano il passaggio dei lavoratori da un’amministrazione ad un’altra e alla possibile rilevanza delle concrete professionalità acquisite dai singoli lavoratori).

La sentenza impugnata ha violato tale principio nel ritenere l’obbligo legale per la contrattazione collettiva di equiparare a tutti i fini l’anzianità maturata presso diverse amministrazione, anche quando può assumere rilievo, come nella specie, la diversità delle esperienza maturate presso amministrazioni diverse.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altro giudice che si atterrà al sopra riportato principio di diritto, esaminando eventualmente anche aspetti rimasti assorbiti nei precedenti gradi di merito (per esempio l’incidenza di disposizioni contrattuali sulla valutabilità di altri aspetti dei curricoli dei dipendenti).

Al giudice di rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglici ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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