Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14861 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14861 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20422-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELL g///’
,STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

CITTA’ GIARDINO FOGGIA SRL – incorporante per atto di
2014
5363

fusione per incorporazione della CITTA’ GIARDINO SRL
nella persona di CAROPRESE MARCELLO in proprio e nella
qualità

di

legale

rappresentante

pro-tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato MARSICO
LUIGI, rappresentati e difesi dagli avvocati STASI

Data pubblicazione: 30/06/2014

ALESSANDRA, ARTURO BENIGNI, giusta delega a margine
del controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 460/25/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di BARI – Sezione Staccata di

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/06/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI;

//

udito per i controricorrenti l’Avvocato Alessandra
Stasi che si riporta agli scritti.

FOGGIA del 30.11.2010, depositata il 07/12/2010;

1

Corte di Cassazione
Sezione Sesta Civile (Tributaria)
RG. n. 20422/11

Ricorrente: agenzia delle entrate
Controricorrente: società Città Giardino Foggia srl.

Ordinanza

La Corte
Ritenuta la necessità che il ricorso proposto dall’agenzia
delle entrate c/o la società Città Giardino Foggia srl. avverso la
sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, sez.
stacc. di Foggia, n. 460/25/10, pubblicata il 7.12.2010, venga deciso dalla V Sezione civile in pubblica udienza, trattandosi di
questioni, che non fanno ritenere il medesimo manifestamente fondato o infondato, ex artt. 375, n. 5 e 380 bis, comm 5 cp
P.Q.M.
Dispone la trasmissione degli atti alla V^ Sezione
la decisione del ricorso in pubblica udienza.
Roma, così deciso il 4 giugno 2014.

vile, per

Oggetto: annullamento avviso di accertamento,

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