Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14860 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. I, 27/05/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/05/2021), n.14860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11748/2020 proposto da:

D.J., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

rilasciata su foglio separato, ma congiunto materialmente al ricorso

per cassazione, dall’Avv. Paolo Tacchi Venturi.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, nella persona del Ministro in carica,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato e

domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIA n. 5013/2019,

pubblicata in data 13 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 13 novembre 2019, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.J., proveniente dal Gambia, proposto avverso l’ordinanza del 14 novembre 2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale di Verona notificato il 24 agosto 2016.

2. La Corte di appello di Venezia, all’esito del differimento dell’udienza disposta per la prova dell’avvenuta notificazione dell’impugnazione all’Avvocatura dello Stato, nella mancata produzione di documentazione, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto.

3. D.J. ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con atto affidato ad un unico motivo.

4. Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c., avendo errato la Corte nel ritenere inesistente la notifica, poichè l’atto di citazione in appello risultava correttamente notificato, in data 15 dicembre 2017, all’indirizzo “Venezia.mailcert.avvocaturastato.it” e che il deposito dell’avviso di ricevimento non era un requisito dell’esistenza della notificazione, ma soltanto la prova dell’avvenuta esecuzione della stessa; il giudice, peraltro, aveva assegnato termine per deposito documenti, senza ulteriori indicazioni o richieste.

1.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.2 E’ inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione e che impone al ricorrente l’onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di Cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).

1.3 L’osservanza di tale principio avrebbe imposto, nel caso in esame, in cui il ricorrente deduce di avere eseguito la notifica dell’atto di citazione in appello all’indirizzo di posta elettronica “Venezia.mailcert.avvocatura stato.it” in data 15 dicembre 2017 (peraltro, come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata, lo stesso giorno in cui gli è stata notificata, a mezzo PEC, l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 14 novembre 2017 di rigetto dell’opposizione avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale) l’onere di trascrivere integralmente l’atto indicato, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per l’esame della censura sollevata, oltre che gli altri atti processuali in cui si dava atto della produzione di tale documento ai giudici di merito.

1.4 E ciò tenuto conto che la Corte territoriale ha evidenziato che, con ordinanza del 25 marzo 2019, aveva differito il procedimento all’udienza del 7 ottobre 2019, proprio al fine di produrre la notifica dell’impugnazione all’Avvocatura dello Stato e che, all’udienza del 7 ottobre 2019, non era stata fornita alcuna documentazione, nè la stessa risultava essere stata depositata in via telematica.

1.5 Va, altresì, rilevato che il ricorrente, diversamente, assume che all’udienza del 30 aprile 2018 il giudice aveva assegnato termine per deposito documenti, senza ulteriori indicazioni o richieste e che, al termine dell’udienza successiva, tenutasi il 25 marzo 2019, la Corte aveva trattenuto la causa in decisione.

La mancata trascrizione, nell’odierno ricorso, dello specifico contenuto di tali atti impedisce, dunque, la necessaria verifica dell’astratta idoneità dei motivi di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.

1.6 Il motivo è anche infondato, perchè, rispetto alla censura sollevata, riveste portata assorbente il fatto che, comunque, non sia stata validamente documentata l’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado.

E difatti, alla mancata produzione di qualsiasi elemento che consenta in alcun modo di inferirne l’avvenuta notifica al Ministero, che è rimasto intimato, non possono sopperire ragionamenti in ordine alle modalità con le quali il giudice di merito aveva assegnato un termine per la produzione di documenti (assegnazione di un termine senza ulteriori indicazioni o richieste).

Ed ancora, con riguardo all’ipotesi della mancanza di prova della sussistenza materiale dell’atto comunicatorio si deve processualmente concludere nel senso della mancanza materiale della notificazione che, sempre dal punto di vista processuale, si equipara inevitabilmente a quella di inesistenza della notificazione (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass.,7 giugno 2018, n. 14840).

2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna D.J. alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA