Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14860 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9929/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ITALO DOGLIO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA del 10/03/2014, depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.E. del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso, avente ad oggetto le ritenute effettuate dall’ENEL a titolo di Irpef su indennità di liquidazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado a lui sfavorevole.

Il Giudice di appello rilevava che alla controversia dovessero applicarsi i principi espressi da questa Corte con sentenza n. 13642/2011 ovvero che l’importo erogato da Fondi Previdenziali Complementari in forma di capitale alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo del trattamenti di pensione integrativa al dipendente stesso iscritto ante D.Lgs. n. 124 del 1993, al detto fondo, era soggetto:

– per quanto maturato fino al 31 dicembre 2000 a tassazione separata D.P.R. n. 917 del 1996, ex art. 17, solo per “sorte capitale” ovvero solo per sorte capitale versato direttamente a carico del lavoratore, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alla parte proveniente dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, si applica la ritenuta a titolo di imposta al 12,50% della L. n. 482 del 1985, ex art. 6 – per quanto riguarda il maturato dal 1 gennaio 2001 interamente assoggettato a tassazione separata D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 17.

Riteneva, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente di dichiarare il diritto di quest’ultimo al rimborso per gli importi maturati sino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto di imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, alle sole somme liquidate per il rendimento, secondo i conteggi provenienti dall’ENEL e dal contribuente, non contestati dall’Ufficio.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrare propone ricorso per cassazione su quattro motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la C.T.R. aveva dichiarato di volersi ispirare ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e poi, senza svolgere effettiva motivazione, aveva rinviato ai conteggi provenienti dall’ENEL e dalla contribuente.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 e del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, conv. nella L. n. 30 del 1997, nonchè degli artt. 16 e 17 T.U.I.R., laddove la CTR, basandosi sulle risultanze dei suddetti conteggi e, quindi, sulla voce in essi contenuta denominata “rendimento”, costituita dalla mera differenza tra il valore della posizione previdenziale maturato in base all’originario rapporto di PIA e la somma tra la dotazione iniziale e l’ammontare dei contributi versati, si era discostata dalla nozione e dal significato del termine “rendimento” come desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove incombeva al contribuente fornire la prova puntuale del fondamento della sua pretesa.

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di fatti controversi e decisivi della causa per non avere la C.T.R. verificato quale fosse la natura del rapporto previdenziale intercorso tra le parti.

La prima censura è infondata laddove, per come evincibile dalla lettura della sentenza impugnata ed alla luce dei principi recentemente ribaditi da questa Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 8053/2014 e n. 2356/2015), il Giudice di appello ha espressamente motivato la sua decisione.

Egualmente infondato è, poi, il quarto motivo laddove con il mezzo non si deduce l’omesso esame di un “fatto” nell’accezione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto piuttosto di una “questione” in diritto.

Sono, invece, fondate le censure avanzate con il secondo ed il terzo motivo.

Questa Corte, con numerose pronunce, in adesione ed in applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13642/2011 ha, nella specifica materia, ritenuto necessario, ai fini dell’affermazione di applicabilità dell’aliquota del 12,50% sul rendimento che la stessa venisse preceduta dalla verifica, da effettuarsi dal giudice di merito, se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rinvenienti dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quali fossero stati i risultati di tale investimento, ed in quale modo fosse stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali” (cfr. tra le tante Cass. n.ri 29583/2011; 8320/2012; 22492/2013; n. 25106/2014; n. 21466/2014)).

La sentenza impugnata ha, discostandosi dai superiori principi, omesso siffatto accertamento.

Ne consegue, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna anche per il regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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