Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14860 del 15/06/2017
Cassazione civile, sez. un., 15/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.15/06/2017), n. 14860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente Sezione –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1297-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal TRIBUNALE DI CAMPOBASSO con ordinanza depositata in
data 4/1/2016(r.g. n. 1248/2014) nella causa tra:
R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 32,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE RUTA e MARGHERITA
ZEZZA;
– ricorrente –
contro
COMMISSARIO AD ACTA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI
DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE MOUSE, PRESIDENZA DEI
CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– resistenti non costituitisi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, il quale
chiede respingersi il ricorso ed affermarsi la giurisdizione del
Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Ai fini dell’attuazione della procedura del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise, il Consiglio dei Ministri – con deliberazione del 7.6.12 – nominava commissario ad acta il Dott. B.F., che a sua volta disponeva la sospensione per plurime inadempienze del direttore generale della Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM), Dott. P., sostituendolo nell’incarico con il Dott. R.C. quale soggetto attuatore del piano ai sensi del D.L. n. 159 del 2007, art. 4, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222 del 2007) e all’uopo stipulando con lui, il 19.4.13, un contratto di prestazione d’opera intellettuale.
2. Dopo alcuni mesi i due provvedimenti – quello di sospensione del Dott. P. e di nomina del Dott. R. – venivano sospesi in via cautelare dal TAR Molise con ordinanza n. 91 del 25.7.13, ordinanza a sua volta sospesa in via temporanea dal Consiglio di Stato con decreto cautelare n. 3215 del 26.8.13, che statuiva il conseguente obbligo da parte dei competenti organi di assicurare il ripristino immediato del dott. R. nel pieno esercizio delle sue funzioni e nella disponibilità di ogni risorsa connessa all’espletamento del suo incarico di Direttore generale dell’ASREM.
3. In pari data, con Decreto n. 27 del 2013, il nuovo presidente della Regione Molise e commissario ad acta revocava, invece, la nomina del Dott. R. a direttore dell’ASREM e reintegrava nel relativo incarico il Dott. P..
4. Con sentenze nn. 58 e 88 del 2014 il TAR Molise dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso proposto dal Dott. R. per ottenere l’annullamento del summenzionato decreto n. 27/2013 (e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi) e l’annullamento della sospensione dalle funzioni di direttore generale dell’ASREM disposta con Decreto Commissariale 11 aprile 2013, n. 9; in proposito il giudice amministrativo rilevava che la controversia verteva non già sulla decisione organizzativa di sottoporre l’ASREM agli effetti del piano di rientro, ma sulla legittimità o meno della scelta della persona incaricata di dirigere l’azienda in quel particolare frangente, sicchè la materia del contendere aveva ad oggetto il conferimento d’un incarico dirigenziale, con conseguente ricaduta del giudizio nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63.
5. Con ordinanza depositata il 4.1.16, il Tribunale di Campobasso in funzione di giudice del lavoro – presso il quale la causa era stata riassunta dal Dott. R., L. n. 69 del 2009, ex art. 59, comma 3, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione sostenendo che essa vada attribuita, nel caso di specie, al giudice amministrativo.
6. Si afferma in detta ordinanza che la facoltà di nominare un soggetto attuatore del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione, facoltà prevista dal cit. D.L. n. 159 del 2007, art. 4, comma 2, è del tutto discrezionale e si giustifica in base alla necessità di far fronte alla particolare situazione di emergenza in cui si trova l’ente pubblico in disavanzo, tanto che la legge non prevede particolari procedure da seguire nè i requisiti per la nomina a soggetto attuatore.
7. Il Dott. R. ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
8. Analoga richiesta ha formulato il PG nelle proprie conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Si premetta che il regolamento è tempestivo.
La L. n. 69 del 2009, ex art. 59, comma 3, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite “fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito”; tale disposto deve essere interpretato nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione, nel processo davanti al giudice ordinario, non è costituito dal compimento della prima udienza, se nell’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c., comma 1, il giudice adotta i provvedimenti indicati nello stesso primo comma, ma dal fatto che il giudice non si sia limitato all’adozione di provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione; in tal caso, quel limite si sposta all’udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo (cfr. Cass. S.U. n. 1527/14; Cass. S.U. n. 5873/12).
2.1. Innanzi al Tribunale di Campobasso il Dott. R. ha chiesto, previa disapplicazione di tutti i contrari atti presupposti (in particolare, del cit. Decreto 26 agosto 2013, n. 27), di essere reintegrato nel posto di direttore generale dell’ASREM, con condanna della Regione Molise a pagargli le mensilità già maturate dal 22.8.13.
Ritengono queste S.U. di dover dare continuità alla propria giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 330/99; Cass. S.U. n. 6331/94), secondo cui appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle domande volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità della revoca, disposta dalla pubblica amministrazione, d’un incarico da essa conferito ad un professionista con contratto di diritto privato (tale essendo quello di prestazione d’opera intellettuale stipulato con il Dott. R.).
La contraria opinione del Tribunale remittente valorizza il rilievo che il “soggetto attuatore” nominato dal commissario ad acta ai sensi del D.L. n. 159 del 2007, art. 4, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222 del 2007) svolge funzioni assimilabili più a quelle del commissario ad acta medesimo (sul cui rapporto di servizio è pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo) che a quelle d’un dirigente pubblico.
L’osservazione non può condividersi.
A parte il rilievo che il “soggetto attuatore” è pur sempre un mero collaboratore del commissario ad acta il quale non si spoglia per ciò solo delle proprie funzioni, deve osservarsi che la presente lite concerne il ripristino d’un contratto di diritto privato con un professionista esterno (il Dott. R.) e non ha ad oggetto il rapporto di servizio con il commissario ad acta o la sua facoltà di avvalersi o meno della nomina d’un soggetto attuatore del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario.
Per altro, proprio ai sensi del citato D.L. n. 159 del 2007, art. 4, comma 2, il soggetto attuatore può sostituire i direttori generali delle aziende sanitarie (come accaduto nel caso di specie), sicchè egli viene a trovarsi in una situazione analoga a quella d’un dirigente, il cui rapporto (subordinato o non) resta attratto all’interno della giurisdizione del giudice ordinario.
3.1. In conclusione, si dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e si determina quale giudice competente il Tribunale di Campobasso in funzione di giudice del lavoro.
Trattandosi di conflitto sollevato d’ufficio non è dovuta pronuncia sulle spese.
PQM
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e determina quale giudice competente il Tribunale di Campobasso in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017