Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14860 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/07/2020), n.14860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 28238/2012 R.G. proposto da:

M.M. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv.

Pirovano Mauro Ambrogio, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv. Maini Alessandro Amedeo Ivan, in Roma piazza SS. Apostoli

81;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 159/01/2012 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il giorno 20 aprile 2012.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29

gennaio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M., titolare di una impresa individuale, impugnò l’atto di contestazione e l’avviso di accertamento, notificati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali vennero irrogate sanzioni amministrative per omessa annotazione, di ricavi ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, nell’anno d’imposta 2001.

L’impugnazione venne parzialmente accolta in primo grado, relativamente all’IRPEF e IRAP, oggetto di una precedente definizione agevolata su iniziativa della contribuente; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza resa il giorno 20 aprile 2002, lo respinse integralmente.

Avverso la detta sentenza, M.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso M.M. deduce la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., avendo la commissione tributaria regionale omesso di pronunciare sull’appello incidentale proposto dall’appellata.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Va osservato infatti che dalla mera lettura delle “memorie avverso l’appello” depositate dalla odierna ricorrente innanzi alla commissione tributaria regionale, non emerge affatto che la medesima abbia inteso formulare appello incidentale di sorta, nei confronti di uno o più capi della sentenza di primo grado a lei sfavorevoli.

1.2. In ogni caso, è opportuno ricordare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, alla luce dei principi di i economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la S.C. può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 19/04/2018, n. 9693; Cass. 28/06/2017, n. 16171; Cass. 27/12/2013, n. 28663; Cass. 01/02/2010, n. 2313).

Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel processo tributario l’appello incidentale deve essere proposto a pena d’inammissibilità entro sessanta giorni dalla notificazione del gravame; e l’intempestività del detto mezzo è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 23/07/2007, n. 16285).

1.3. Poichè nel caso in esame, attraverso la lettura degli atti processuali, risulta che l’appello dell’Agenzia delle Entrate venne notificato alla contribuente il 5 luglio 2011, mentre le “memorie avverso l’appello” dell’appellata, furono depositate nella segreteria della commissione tributaria regionale soltanto il successivo 7 novembre 2011, è all’evidenza l’inammissibilità di qualsivoglia gravame incidentale eventualmente proposto dalla M. nel giudizio di appello.

2. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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