Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1486 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, (ud. 30/06/2020, dep. 25/01/2021), n.1486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32041/2018 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 13694/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da O.L.; cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di essere nato nell'(OMISSIS) dove aveva vissuto fino al 2012 e poi si era trasferito a (OMISSIS). Egli, (OMISSIS), lavorava come meccanico e gommista. Il padre, originariamente (OMISSIS) come la madre, si era successivamente convertito all'(OMISSIS) quando si era trasferito nel Nord del paese, a (OMISSIS), per lavoro e lì aveva preso (Ndr: testo originale non comprensibile) un’altra moglie ed aveva avuto altri figli. Voleva che il ricorrente e il fratello si convertissero all'(OMISSIS) ma a seguito del loro rifiuto li aveva fatti picchiare. Era fuggito da (OMISSIS) e si era trasferito a (OMISSIS) nel sud del paese dove aveva vissuto per quattro anni, sposandosi ed avendo un figlio. Poichè non si sentiva sereno perchè il padre lo minacciava spiritualmente, aveva deciso, nel gennaio 2015, di lasciare il paese.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato come in caso di rientro in (OMISSIS) non vi fosse un rischio concreto e reale di persecuzione da parte del padre per la mancata conversione all'(OMISSIS), in quanto, il timore era fondato su suggestioni personali e non su fatti oggettivi. Pertanto, il tribunale non ha accordato la status di rifugiato e neppure la protezione sussidiaria, non potendosi ritenere sussistente un pericolo concreto che il ricorrente potesse essere vittima nel proprio paese di violenze o trattamenti degradanti. Inoltre, nella regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) non emerge una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato perchè nel (OMISSIS) il rischio di attacchi di gruppi ribelli riguarda solo le infrastrutture petrolifere e non rappresenta un pericolo per la generalità della popolazione. Infine, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il tribunale ha accertato l’insussistenza di condizioni di vulnerabilità e che non era stata documentata alcuna integrazione nel territorio italiano.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla C.T. e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius n. 5); (ii) sotto un secondo profilo, per omesso/contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese d’origine; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Il primo motivo è inammissibile sia quanto al profilo della minore età del figlio (su cui infra) sia perchè astratto e/o generico, in quanto non si confronta con nessuna ratio decidendi del decreto impugnato, ma riporta solo enunciati normativi ovvero orientamenti giurisprudenziali.

In riferimento alla circostanza della presenza del figlio minore che autorizzerebbe la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28 e ss. la censura costituisce una questione nuova in quanto il ricorrente non ha riportato lo svolgimento di analoga censura davanti al giudice del merito, che chiama in causa la normativa sul diritto all’unità familiare e non la normativa invocata sulla protezione internazionale.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito e mira in maniera evidente ad una rivalutazione del materiale istruttorio, circostanza non consentita nella fase di legittimità.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso, attraverso la contrapposizione del contenuto delle fonti informative esposte dal ricorrente in ricorso a quelle sulla cui base il tribunale ha ritenuto di rigettare la richiesta di protezione internazionale anche nella forma sussidiaria.

Il quarto motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Va, poi, precisato, che l’art. 10 Cost. che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, non ha più nel nostro ordinamento alcun margine di residuale applicazione, poichè “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. ord. n. 16363/16).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA