Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1486 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1486 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 21688-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3560

NARDECCHIA LUISA C.F. NRDLSU65B42A34K, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
studio

dell’avvocato

VACIRCA

SERGIO,

che

la

Data pubblicazione: 24/01/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

..

avverso la sentenza n. 903/2007 della CORTE D’APPELLO

,

di

L’AQUILA,

depositata

il

11/09/2007

r.g.n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI
ROBERTO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

•••

1615/2005;

R.G. 21688/2008
FATTO E DIRITTO

O

Con sentenza n. 444 del 17-12-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di
L’Aquila respingeva la domanda proposta da Luisa Nardecchia nei confronti

termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dall’1-12-1998 al
31-1-1999 per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni come integrato dall’acc.
25-9-97 e succ., con le pronunce consequenziali.
La Nardecchia proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone
la riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza depositata 1’11-9-2007, in
accoglimento dell’appello, accertata la nullità del termine apposto al contratto
de quo, condannava la società a riammettere in servizio la Nardecchia e a
corrisponderle la retribuzione maturata dalla messa in mora dell’11-3-2004 con
la rivalutazione e gli interessi.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con cinque
motivi.
La Nardecchia ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Ciò posto, va rilevato che con il primo motivo la ricorrente censura, per
violazione di legge e vizio di motivazione, l’impugnata sentenza nella parte in
cui ha respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso
tacito, nonostante la mancanza di una qualsiasi manifestazione di interesse alla
funzionalità di fatto del rapporto, per un apprezzabile lasso di tempo anteriore
1

della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del

alla proposizione della domanda e la conseguente presunzione di estinzione del
rapporto stesso, con onere, in capo al lavoratore, di provare le circostanze atte a
contrastare tale presunzione.
Il motivo è infondato.

del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un
termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata — sulla base del
lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine,
nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze
significative — una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. Cass. 10-11-2008 n.
26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonché da
ultimo Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n.
16932). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a
termine, quindi, “è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione
del rapporto per mutuo consenso” (v. da ultimo Cass. 15-11-2010 n. 23057,
Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca
tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la
volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni
rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass.
1-2-2010 n. 2279, Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887).
Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli art. 1372 e 1321
c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo prevalente
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Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini

ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei
comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara
manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del
rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e

Al riguardo, infatti, non può condividersi il diverso indirizzo che,
valorizza esclusivamente il “piano oggettivo” nel quadro di una presupposta
valutazione sociale “tipica”, fondata sull’art. 1372 primo comma cod. civ. e sui
principi di settore in materia di rapporto di lavoro subordinato (v. Cass. 6-72007 n. 15264 e da ultimo Cass. 5-6-2013 n. 14209).
In primo luogo la norma codicistica non prevede affatto una
valorizzazione esclusiva del mero “piano oggettivo” e neppure stabilisce una
sorta di “clausola generale” che consenta una siffatta valorizzazione.
Stabilendo che il contratto “non può essere sciolto che per mutuo consenso
o per cause ammesse dalla legge”, la norma richiede, anzi, chiaramente un
“mutuo consenso”, che ben può esprimersi con una manifestazione negoziale
tacita, attraverso comportamenti significativi tenuti dalle parti, certamente
valutabili anche sul piano oggettivo, ma pur sempre necessariamente
concludenti, univoci e tali evidenziare una volontà risolutoria o, se si vuole (nel
quadro di una crescente “oggettivazione” del contratto), un completo e
definitivo disinteresse alla attuazione del rapporto (v. fra le altre Cass. 29-31995 n. 3753, Cass. 15-6-2001 n. 8106, Cass. 11-9-2003 n. 13370, circa la
necessità, comunque, che la durata della cessazione della funzionalità di fatto
del rapporto sia accompagnata da circostanze e modalità tali da evidenziare un
siffatto disinteresse).
3

neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto.

In altre parole, non può prescindersi dal presupposto che la risoluzione per
mutuo consenso tacito costituisce pur sempre una manifestazione negoziale
che, in quanto tale, seppure tacita, non può essere configurata su un piano
esclusivamente oggettivo.

costituiscono un semplice fatto che, al di fuori delle ipotesi tipiche fissate dalla
legge, di per sé è irrilevante. Né può essere sufficiente al fine della risoluzione
del rapporto per mutuo consenso tacito la mera cessazione della funzionalità di
fatto del rapporto stesso, tanto più che nel rapporto di lavoro possono anche
intervenire numerose ipotesi di sospensione, previste dalla legge o derivanti
dalla volontà delle parti (v. fra le altre Cass. 7-7-1998 n. 6615).
Orbene nella fattispecie la Corte di merito, dopo aver richiamato la
giurisprudenza di legittimità in materia, ha evidenziato la irrilevanza di per sé
del mero trascorrere del tempo in mancanza di ulteriori elementi di fatto
significativi, rilevando altresì che nella fattispecie “i contratti a tempo
determinato sono stati stipulati dalla società con lavoratori iscritti
volontariamente su liste, con iscrizione che implica evidentemente la volontà di
rendere prestazioni lavorative, e quindi una volontà antitetica rispetto alla
rinuncia a lavorare alle dipendenze della controparte”.
Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta
altresì congruamente motivato e resiste alla censura della ricorrente.
Con il secondo e con il terzo motivo la società censura (sotto i profili
della violazione di legge e del vizio di motivazione) la sentenza impugnata
nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo
in quanto stipulato (per “esigenze eccezionali…”) oltre il termine ultimo fissato
4

D’altra parte, il mero decorso del tempo e la mera inerzia del lavoratore

dagli accordi collettivi attuativi dell’acc. az. 25-9-1997 ed all’uopo sostiene la
insussistenza di tale termine e la natura meramente ricognitiva dei detti accordi.
I motivi sono infondati in base all’indirizzo ormai consolidato in materia
dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato
che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli
previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di
considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato
del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste
dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale
in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre,
Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
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ceni del 2001 ed al d.lgs. n. 368 del 2001).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione
del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745,

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e
come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti
postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo,
sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la
sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica
dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998;
ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962
n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450;
Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In applicazione di tale principio vanno quindi respinti anche i motivi
secondo e terzo.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, poi, violazione ed erronea
applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonché vizio di
motivazione. Critica la sentenza impugnata perché nell’affermare l’illegittimità
del contratto a termine anche per la violazione della quota numerica prevista
6

Cass. 14-2-2004 n. 2866).

dal ccnl, ha ritenuto che l’onere di fornire la prova in proposito incombeva
sulla società anziché sulla lavoratrice, la quale aveva dedotto l’illegittimità del
contratto. Sostiene inoltre che la Corte di merito, considerata insufficiente la
documentazione prodotta dall’azienda a sostegno della dedotta insussistenza

suoi poteri istruttori officiosi, ordinando una consulenza contabile d’ufficio al
riguardo, prima di concludere per la violazione del limite numerico.
Osserva il Collegio che il rigetto, come sopra, dei motivi secondo e terzo
(riguardanti la prima ratio decidendi,

idonea a sostenere la impugnata

decisione) rende superfluo l’esame del quarto motivo non potendo la eventuale
fondatezza dello stesso comunque portare alla cassazione della sentenza, che
rimarrebbe ferma sulla base della prima argomentazione riconosciuta esatta (v.
Cass. sez. III 24-5-2001 n. 7077, Cass. 21-6-2004 n. 11505, Cass. 6-6-2003 n.
9131, Cass. sez. 118-5-2005 n. 10420, Cass. sez. III 20-1-2006 n. ri 1101,
1106 e 1107).
Infine con il quinto motivo la società ricorrente, in ordine alle richieste
economiche, deduce che nella fattispecie la lavoratrice non avrebbe fornito la
prova dell’effettivo danno subito, che comunque andrebbe ridotto in ragione

dell’aliunde perceptum, e che neppure vi sarebbe stata una effettiva offerta
della prestazione con conseguente mora accipiendi del datore di lavoro.
Tale motivo risulta del tutto generico e astratto (così come, peraltro, il
relativo quesito conclusivo formulato ex art. 366 bis applicabile ratione

temporis, cfr. fra le altre Cass. 21-2-2012 n. 2499, 2615/2012, 12954/2012,
15461/2012, 1211/2013, 3819/2013).

7

della violazione della clausola di contingentamento, avrebbe dovuto esercitare i

Posto, infatti, che la impugnata sentenza ha condannato la società al
pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora ravvisata nella
notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione, la ricorrente censura tale
decisione in modo assolutamente generico, senza riportare il contenuto

prestazione e la messa in mora (contrariamente a quanto affermato dalla Corte
di merito) e senza neppure considerare che i giudici di merito hanno
specificamente rilevato che “nel caso in giudizio non vi è prova di guadagni
sostitutivi (c.d. aliunde perceptum)”, di guisa che la censura neppure coglie nel
segno.
Così risultato inammissibile il quinto motivo, riguardante le conseguenze
economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche
modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dall’art. 32,
commi 5 0 , 6° e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di
principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di
legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva,
una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in
qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso,
in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato
dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 272-2004 n. 4070).
In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe,
anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad

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dell’atto che, secondo il suo assunto, non avrebbe integrato la offerta della

essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v.
fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla
Nardecchia le spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Roma 5 dicembre 2013

delle spese in favore della Nardecchia.

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