Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1486 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1486 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 9208-2012 proposto da:
LIDO MARKET S.R.L. P.I. 00198260895, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI,
rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

FRANCESCO

ANDRONICO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3535

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in proprio e quale mandatario della
S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei
Crediti

I.N.P.S.

C.F.

05870001004,

SERIT

SICILIA

Data pubblicazione: 22/01/2018

S.P.A.;

intimati –

avverso la sentenza n. 134/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 26/03/2011 R.G.N.

370/2004+1.

R.G. 9208/2012

RITENUTO
che con sentenza numero 134/2011 la Corte d’appello di Catania in riforma della
sentenza del tribunale di Siracusa emessa il 19 marzo 2003 annullava la cartella

dell’Inps, rigettava l’appello proposto dalla Lido Market S.r.l. avverso la sentenza del
tribunale di Siracusa emessa il 5 ottobre 2006 ed in parziale accoglimento dell’appello
incidentale proposto dall’Inps dichiarava che sui contributi residui riconosciuti come
dovuti dalla Lido market S.r.l. fossero dovute altresì le somme aggiuntive nella misura
di cui all’articolo 116, comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Lido Market S.r.l. con due
motivi contestando: 1) la violazione dell’articolo 1 della legge n. 389/89 e della legge
n. 448/98 ed il vizio di insufficiente motivazione per avere la Corte territoriale ritenuta
tardiva la sua contestazione in ordine al C.C.N.L. applicabile nella specie; 2) la
violazione dell’articolo 12 delle preleggi c.c. , dell’articolo 1 comma 217 della legge n.
388/2000 per avere la Corte d’appello ravvisato, in accoglimento dell’appello
incidentale dell’Inps, un’ipotesi di evasione contributiva e non di mera omissione;
che l’INPS è rimasto intimato;
CONSIDERATO
che il primo motivo è infondato in quanto sul punto, in sede ispettiva, era stato
contestata la violazione della I. 389/89 con la conseguente indebita fruizione dello
sgravio totale ex I. 448/1998 e della fiscalizzazione degli oneri sociali; mentre la
ricorrente sostiene di essere soggetta, data la propria consistenza numerica, al
C.C.N.L. commercio fino otto dipendenti;
che la Corte d’Appello ha affermato che in sede di ricorso in opposizione la ricorrente
non avesse minimamente contestato la circostanza, verificata dai verbalizzanti in sede
di accesso ispettivo, di non aver applicato ai propri dipendenti le retribuzioni previste
dal CCNL commercio sino a 50 dipendenti ed avesse svolto le proprie deduzioni
assumendo di avere applicato un accordo aziendale in deroga alle disposizioni del
medesimo contratto collettivo, erogando retribuzioni di importo inferiore alla misura

esattoriale numero 298 2001 0040389904 per sopravvenuta carenza di interesse

R.G. 9208/2012

minima stabilita dal CCNL; solo in sede di note conclusive ha tardivamente affermato,
dovendo le stesse circostanze essere dedotte sin dal ricorso introduttivo, di aver
applicato il più favorevole CCNL per le aziende commerciali con un numero di
dipendenti fino ad otto, sostenendo di avere un numero di dipendenti inferiore;
che la ricorrente sostiene nella doglianza posta a base del ricorso che aveva potuto
sollevare la questione in oggetto – qualificabile mera difesa – solo dopo i chiarimenti

era dato evincere con chiarezza, su quali basi la società non avesse applicato
correttamente il CCNL;
che si tratta di un motivo inammissibile posto che la ricorrente da una parte non
riproduce nel corpo del ricorso, né indica tra le produzioni allegate al ricorso per
cassazione, gli stessi atti menzionati (il verbale di contestazione e la memoria
dell’INPS) onde consentire a questa Corte di verificare ex actis la veridicità di quanto
affermato, e dall’altra nemmeno spiega perché non abbia sollevato la medesima
contestazione alla prima udienza utile dopo la costituzione dell’INPS, atteso che
l’onere di contestazione va coordinato con l’allegazione dei fatti costitutivi del diritto
da parte dell’onerato;
che d’altra parte, la stessa doglianza è infondata nel merito, in quanto costituisce
orientamento consolidato di questa Corte che, in relazione al riconoscimento di sgravi
e benefici contribuitivi, l’allegazione e la prova dei fatti costitutivi della titolarità del
diritto sia a carico del datore di lavoro che li pretende, fin dall’atto introduttivo (da
ultimo, sentenza n. 13011 del 24/05/2017);
che il secondo motivo è pure infondato avendo la Corte d’appello correttamente
affermato che le violazioni contestate si riferissero ad una fattispecie di omessa
erogazione e registrazione delle retribuzioni contrattualmente dovute e fossero
pertanto qualificabili come evasioni agli effetti delle sanzioni ex art. 116, comma 8
lett. b della I. 388/2000 atteso che si trattava di adempimento strettamente
funzionale al regolare svolgimento dei compiti dell’Inps e dalla tempestiva
soddisfazione dei diritti previdenziali dei lavoratori assicurati; che
che infatti come stabilito dalle Sez. Unite di questa Corte n.4808/2005 ” la fattispecie
dell’omissione contributiva deve ritenersi limitata all’ipotesi del (solo) mancato
pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e
registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri,

effettuati dall’INPS in sede di memoria difensiva, posto che dal verbale ispettivo non

R.G. 9208/2012

necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei
compiti di istituto dell’Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti
pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi della
evasione”;
che il ricorso va pertanto rigettato, mentre nulla va disposto per le spese essendo
l’INPS rimasto intimato;

Roma, così deciso nella adunanza camerale

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
del 20.9.2017
Il Presidente
Dott. Enr

D’Antonio

Il FunZ10 11.

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P.Q.M.

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