Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1486 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 21/01/2011), n.1486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29471/2008 proposto da:

C.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BRUXELLES 59, presso l’avvocato ABBATI

BUSSETTI Giorgio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIARDINO ERNESTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

03/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIORGIO ABBATI BUSSETTI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato, depositato il 3/9/2008, la corte d’appello di Salerno ha respinto la domanda proposta da C.A. per la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’equa riparazione nell’importo di L. 17.205.000,0 nella somma maggiore o minore ritenuta equa, per la durata irragionevole del giudizio avente ad oggetto l’occupazione d’urgenza di un terreno di proprietà della C., definito in 1^ grado con sentenza pubblicata il 22/7/07, durato più di trentaquattro anni.

La Corte territoriale, premesso che ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, occorre verificare quanta parte della durata del processo sia da ascrivere a responsabilità dell’amministrazione della giustizia nel suo complesso (Giudice ed altra autorità chiamata a contribuire alla sua definizione) e quanta invece alla condotta delle partir e che quindi non potevano essere addebitati all’amministrazione della giustizia i ritardi derivanti da richiesta di rinvio su accordo delle parti o chiesti da una parte senza l’opposizione dichiarata dell’altra, considerata la durata ragionevole del giudizio di 3 armi, ha provveduto a scomputare i singoli periodi relativi ai rinvii chiesti dalle parti o da una senza opposizione dell’altra, pervenendo ad un totale di anni 13, mesi 4 e gg. 18, ed ha ritenuto i detti rinvii sintomatici di un complessivo disinteresse alla sollecita definizione della lite, da valutarsi globalmente nell’economia temporale del giudizio e non per i singoli periodi, concludendo nel senso che la ricorrente non aveva sofferto alcuna afflizione per il protrarsi del giudizio.

Ricorre per cassazione la C., sulla base di due motivi.

Il Ministero si è costituito tardivamente, senza depositare controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente impugna il decreto della corte d’appello di Salerno ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la corte territoriale attribuito esclusivo rilievo al comportamento delle parti trascurando tutti gli altri “elementi del processo” (direzione, comportamento degli ausiliari e controllo sull’operato degli stessi), sostenendo che se la parte avesse avuto un totale disinteresse alla definizione del giudizio, avrebbe potuto giovarsi di “diversi strumenti giuridici”, e che l’imputabilità di uno o più rinvii alla parte non può determinare l’esclusione della indennizzabilità, potendo il concorso colposo avere influenza solo sulla determinazione e quantificazione del danno.

1.2.- Con il secondo motivo, la parte fa parimenti valere il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Giudice, sulla base del solo comportamento della parte, rigettato la domanda senza indicare i motivi di esclusione di altri elementi e/o concause che hanno generato il ritardo.

Secondo la ricorrente, sulla scorta della complessità del caso e del suo evolversi, la corte avrebbe dovuto compiutamente motivare perchè i residui 20 anni di processo, non attribuibili ai rinvii delle parti, sarebbero stati causati dalla condotta o dall’esclusivo e preponderante comportamento della parte, e, a conferma del contrasto esistente nella motivazione, la ricorrente evidenzia come nel decreto in diversi punti si valuti il comportamento della parte in termini di concausa, “evidenziando così con detta terminologia, la sussistenza di ulteriori elementi che hanno determinato l’illegittimo protrarsi del procedimento”.

2.- E’ di chiara evidenza come il ricorrente faccia valere con i due motivi del ricorso, sostanzialmente, la medesima doglianza, lamentando il vizio di motivazione sotto il profilo della mancata considerazione da parte della corte territoriale del comportamento di “tutti gli altri partecipanti al giudizio – in tutte le vesti assunte”, emissione che secondo la parte comporterebbe altresì contrasto nella motivazione.

Tanto premesso, si deve rilevare che, come ripetutamente affermato da questa corte, e ribadito di recente nella pronuncia 27680/2009, “alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2/3/2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. l. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 ) … allorchè … il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603)”, da ritenersi quale “indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897/2008, nonchè Cass., sez. un., 18 giugno 2008, n. 16528; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4589)”.

Nella specie, ambedue i quesiti, sostanzialmente equiparabili, salvo il riferimento nel secondo, in termini interrogativi, alla incidenza del comportamento delle parti sul solo quantum anzichè sull’an, si limitano del tutto genericamente a sottolineare l’omessa valutazione del comportamento delle “altre parti ed Autorità”, senza indicare specificamente quali e senza cogliere nel segno della ratio decidendi addotta dalla corte territoriale, che dalla specifica ricostruzione della durata dei rinvii come collocati nell’iter del processo presupposto, ha concluso per una valutazione globale del comportamento delle par-i,sintomatica del complessivo disinteresse per la sollecita definizione della lite.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero depositato controricorso nè partecipato all’udienza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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