Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1486 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21128/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANGELO MUSCO, PAOLO CANTILE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5867/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 15/05/2015, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., letta la memoria difensiva di parte controricorrente, osserva quanto segue.

1. Con unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e dell’art. 184 c.p.c.”, per avere la C.T.R. annullato l’intimazione di pagamento, e rimesso in termini la contribuente per l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificatole personalmente (la cui impugnazione era stata respinta con sentenza della CTP divenuta definitiva), in considerazione della “truffa consumata in suo danno dal precedente consulente”, essendo invece necessario a tal fine “un evento non imputabile alla parte, come avviene nelle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore”, mentre nel caso di specie sarebbe ravvisabile una culpa in vigilando nei confronti del professionista incaricato.

2. La censura – peraltro non precisa nella indicazione delle norme violate – è infondata.

3. Invero, l’istituto della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2 – pacificamente applicabile anche al processo tributario, ed anche con riferimento alle decadenze ad esso esterne, come l’impugnazione degli atti impositivi (Cass. nn. 11664/16, 12544/15, 8715/14, 3277/12) – presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e quindi non imputabile, della cui prova essa è onerata (Cass. nn. 23323/13, 19836/11), avente carattere di assolutezza, e non di impossibilità relativa, nè tantomeno di mera difficoltà, in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass. 8216/13).

4. Da tali principi non si è discostato il giudice d’appello, che ha specificamente valorizzato, nello scrutinio di merito delle circostanze allegate dalla contribuente, la truffa perpetrata in suo danno, e segnatamente il fatto che costei non avesse in realtà conferito alcun mandato al precedente consulente, il quale “aveva falsamente attestato di aver definito l’avviso nonchè la successiva cartella”, ed aveva addirittura (come si riferisce anche in ricorso) “impugnato la cartella esattoriale apponendo la firma falsa della ricorrente”.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

4. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per l’amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. forf., Iva e Cp come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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