Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14859 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14859 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,RICORRENTE
CONTRO
FEDELE FRANCESCO residente a Cutrofiano,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.290/24/2011 della C.T.R. di Bari
Sezione Staccata di Lecce n. 24 in data 17.10.2011,
depositata il 07 novembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.

Data pubblicazione: 30/06/2014

Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.234/2013 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.290/24/2011, pronunziata dalla CTR di Bari, Sezione
Staccata di Lecce n. 24 il 17.10.2011 e DEPOSITATA il
07 novembre 2011, con cui detta Commissione ha respinto
l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando
l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato,
relativo ad IRPEF dell’anno 1996, nel presupposto
dell’insussistenza del maggior reddito accertato nei
confronti della società partecipata.
Il ricorso dell’Agenzia Entrate è affidato a due mezzi,
con i quali la decisione di appello viene censurata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 14 del
D.Lgs n.546/1992, 5 del dpr n.917/1986 e 40 del dpr
n.600/1973, nonché dell’art. 54 c.1 ° lett. d) del dpr
n.917/1986.
2 – Il contribuente, non ha svolto difese in questa
sede.
3 – La CTR, in vero, ha confermato la decisione di
primo grado, ritenendo e dichiarando che l’avviso, con
cui era stato accertato il reddito di partecipazione
2

1 E’ chiesta la cassazione della sentenza

del socio, doveva essere posto nel nulla, stante il
fatto che, con separata decisione, resa in precedenza
da altra sezione, era stato riconosciuto che la società
partecipata non aveva realizzato il maggior reddito da
ripartire.
e di ufficio, va

rilevata la

nullità dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione del socio nella ”
Azienda Agricola Duca S.a s.” e, d’altronde, che al
giudizio di appello ha partecipato solo l’odierno
intimato, e non anche la società e gli altri soci. Ciò
stante, in applicazione del principio affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a mente del
quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve
essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società ed associazioni di cui
all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr
n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei
redditi della società a ciascun socio proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
3

4 – Preliminarmente

rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14

singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione
(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di
fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
4

comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la

può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la

pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che sono pendenti davanti alla Sezione
Quinta Civile della Corte, ricorsi connessi, iscritti
ai n.ri 5950/2012 e 21977/2012 R.G., in attesa della
fissazione di udienza;
Considerata

e

l’esigenza

l’opportunità

della

trattazione congiunta dei tre ricorsi;
Considerato, quindi, che va disposta la rimessione del
presente ricorso alla Quinta Sezione Civile della
Corte, dove pende il ricorso precedentemente iscritto a
ruolo al n. 5950/2012;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
5

definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con

P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo,

disponendo la

trasmissione del relativo fascicolo alla Quinta Sezione

„ti

Civile della Corte, per la trattazione congiunta ed
eventuale riunione con i ricorsi connessi iscritti ai

Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

n.ri 5950/2012 e 21977/2012 R.G.

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