Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14859 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8406/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

IMAGO S.R.L., in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9004/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del

29/09/2014, depositata i122/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di IMAGO s.r.l. dell’avviso di accertamento portante IRES, IVA ed IRAP dell’anno di imposta 2006, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla Società avverso la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, dichiarava nullo l’accertamento e tutti gli atti successivi perchè notificato a soggetto estinto per cancellazione dal Registro delle imprese sin dal maggio 2010.

Avverso la sentenza propone ricorso, con unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Imago s.r.l., in persona del (pregresso) liquidatore e legale rappresentante, resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

2.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale campana nell’avere annullato l’atto impositivo impugnato laddove, essendo intervenuto il D.Lgs. n. 175 del 2014, norma avente (secondo la prospettazione difensiva) natura procedurale e, quindi, portata retroattiva, la notificazione dell’avviso di accertamento era valida in quanto intervenuta nel quinquennio dalla cancellazione della Società dal registro delle imprese.

2.1. La censura è infondata. In materia, infatti, questa Corte (Cass. n. 6743/2015) ha avuto modo di chiarire che del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente.

2.2 Da quanto esposto consegue che il ricorso, notificato a soggetto pacificamente estinto va ritenuto inammissibile cosi come inammissibile va dichiarato il controricorso proveniente da soggetto non più esistente.

3. Attesa la reciproca soccombenza le spese vanno compensate tra le parti.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso ed il controricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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