Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14858 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14858 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
GARGIULO FEDERICO residente a Napoli, rappresentato e
difeso,

ricorso,

a margine del

giusta procura

dall’Avvocato Tullio Elefante, elettivamente
domiciliato nel relativo studio, in Roma, Via Cardinal
de

Luca,

10

RICORRENTE

CONTRO
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

INTIMATA

rappresentante pro tempore,
AVVERSO

la sentenza n.212/48/2012 della C.T.R. di Napoli Sezione n. 48 in data 29.03.2012, depositata 1’01
giugno 2012;
1

Data pubblicazione: 30/06/2014

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

l

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.212/48/2012, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
n. 48 il 29.03.2012 e DEPOSITATA 1’01 giugno 2012.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate e riformato la sentenza di primo
grado, ritenendo e dichiarando legittima la pretesa
fiscale azionata.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2004, è
affidato a due mezzi, con i quali la decisione di
appello viene censurata, per violazione e falsa
applicazione dell-art.38 commi 4,5 e 6 del dpr
n.600/1973, nonche per insufficiente motivazione su
fatto controverso e decisivo.
3 – L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa
sede.
4

Le questioni poste dal ricorso, sembra, possano

essere esaminate e decise, avendo riguardo a principi
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.28887/2012 è stata

desumibili da pregresse pronunce.
4 bis – Costituisce ius receptum che è configurabile
l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito
omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali

giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del
ragionamento

(Cass.n.890/2006,

n.1756/2006,

n.2067/1998).
Nel caso,

la sentenza sembra disattendere tale

consolidato principio, sia in quanto le espressioni
risultano assolutamente generiche, non risultando
indicati i concreti elementi utilizzati nell’iter
decisionale, sia pure in quanto manca una adeguata
disamina logico giuridica degli elementi esaminati.
Infatti, la disamina operata dai Giudici della CTR,
appare sottesa, esclusivamente, a valorizzare elementi,
quale il mancato riscontro dei versamenti, mentre non
affronta, con la necessaria specificita’, le questioni,
che pure i Giudici di prime cure avevano posto a base
della ratio decidendi, relative al contenuto dell-atto
di donazione ed ai versamenti sul conto bancario
personale del contribuente e, quindi, alla relativa
idoneita’ a giustificarne la capacita’ reddituale.
3

elementi senza una approfondita disamina logico-

In buona sostanza, 1-obbligo motivazionale non sembra
sia stato assolto e gli elementi pretermessi, in
ipotesi, sarebbero idonei a giustificare una diversa
decisione.
5 Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa

degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio ritiene non sussistere i
presupposti per definire la causa in udienza camerale e
che ne vada disposta la trattazione in pubblica
udienza;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata a nuovo
ruolo;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rinvia la causa a Nuovo Ruolo per la trattazione in
pubblica

udienza,

non

sussistendo

i

prescritti

presupposti per definire la causa in sede di udienza
4

possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi

camerale.

Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

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