Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14858 del 20/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14858
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6416/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELT O STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MAURIZIO VILLANI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
AG RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2606/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 02/12/2014,
depositata il 16/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di P.M. (che resiste con controricorso) e di Equitalia Sud s.p.a. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sezione distaccata di Lecce, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, aveva riformato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto dalla P. avverso la cartella di pagamento, portante l’imposta su redditi da partecipazione dell’anno 1992 nella Domus Immobiliare sas di Pa.Lu. e C..
Il Giudice di appello – rilevato che, con sentenza passata in giudicato (e relativa all’avviso di accertamento emesso per i redditi di partecipazione dell’anno 1992), era stato statuito di adeguare il suddetto reddito da partecipazione dei soci al reddito d’impresa che è stato stabilito o sarà stabilito per la Domus Imm. sas per l’es. 1992 così come richiesto, in via subordinata, nell’atto di appello dall’Ufficio, e che la Società aveva definito il contenzioso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 – riteneva l’illegittimità della cartella, la quale portava l’importo come originariamente calcolato, sulla base dell’accertamento impugnato e non quello di cui al ricalcolo del reddito della società, frutto del condono.
2. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che gli effetti della sanatoria della Società di persone si estendessero anche ai soci.
2. La censura ammissibile, contrariamente a quanto dedotto in controricorso, è fondata. Per costante orientamento di questa Corte, infatti, in tema di condono fiscale, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e quelli consequenziali nei confronti dei soci mantengono una propria autonomia. Si è, infatti, ritenuto che la defmitività dell’autonomo avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEF, nei confronti del socio ne comporta l’intangibilità, escludendone, pertanto, la possibilità di invocare la sussistenza del presupposto (pendenza del giudizio) per la definizione agevolata di cui della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, anche qualora il socio abbia impugnato l’avviso di accertamento, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 40, comma 2, emesso nei confronti della società, in quanto, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (soci e società) per imposte differenti (ILOR e IRPEF) (Cass. n. 9419/2014; id. n. 21762/2015). Ed ancora, in generale, in tema d’imposte sui redditi delle società di persone, il principio secondo cui il condono fiscale ottenuto dalla società non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci, nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono, pertanto, presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio. (cfr. Cass. n. 12214/2010; Cass. n. 7134/2014; 757/2002, n. 4281/2001, n. 14392/2001, n. 13186/2000, n. 8597/2006).
2.1. L’applicabilità di tali principi al caso in esame, attesa la modalità di estinzione della lite pendente (L. n. 289 del 2002, art. 16) della quale si è avvalsa la Società, non risulta contrastata dalla statuizione del giudicato, come esplicitato nella sentenza impugnata.
3. Da quanto esposto consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Puglia per l’esame dei motivi di appello ritenuti assorbiti.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016