Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14858 del 15/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 15/06/2017, (ud. 05/07/2016, dep.15/06/2017),  n. 14858

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G.N. 18593 del 2014 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato Aldo Starace per

procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in

Roma, viale Mazzini n. 142, presso lo studio dell’Avvocato Claudia

De Curtis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al controricorso, dall’Avvocato Guido Campobasso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Acciaioli n. 7, preso lo studio

Tamietti-Bellachioma e Associati;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore, e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in

persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

P.S. e M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. 3, n. 55/2014,

depositata il 10 gennaio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Romano, per delega Starace, per il ricorrente,

Guido Campobasso, per la controricorrente Azienda ospedaliera

(OMISSIS) e l’Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli, per le

amministrazioni statali controricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO

1. – Il Dott. C.S., specializzato in cardiochirurgia, si collocò al quarto posto della graduatoria di merito per il concorso bandito il 30 novembre 1998 dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) (poi Azienda Ospedaliera (OMISSIS)) per la copertura di tre posti di dirigente medico di cardiochirurgia pediatrica.

Avendo l’Azienda Ospedaliera bandito il 21 giugno 2001 un nuovo concorso per il conferimento di due posti di dirigente medico di cardiochirurgia pediatrica “per l’eco-trans-esofageo intraoperatorio ad assistenza meccanica”, senza scorrere la graduatoria del precedente concorso, il C. propose un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel dicembre 2001 e un ricorso giurisdizionale al TAR di Napoli nel marzo 2002, avverso gli atti della seconda procedura concorsuale e il conferimento dell’incarico ai Dottori P.S. e M.M..

Il ricorso proposto dinnanzi al TAR venne dichiarato inammissibile con sentenza del 21 ottobre 2003, per l’inadempimento da parte del ricorrente dell’onere di provvedere tempestivamente all’integrazione del contraddittorio nei confronti del Dott. P.S..

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica venne invece accolto con D.P.R. del 7 giugno 2006, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri che disattese il parere contrario espresso dalla Sezione 3^ consultiva del Consiglio di Stato il 15 ottobre 2002, confermato dopo richiesta di riesame dalla Prima Sezione del medesimo Consiglio in data 2 febbraio 2005. In tale decreto si rilevò che l’azienda Ospedaliera non aveva adeguatamente motivato le ragioni per le quali non aveva ritenuto di scorrere la graduatoria del precedente concorso, tenuto conto della sostanziale identità dei posti messi a concorso.

Il D.P.R. 7 giugno 2006 venne impugnato dinnanzi al TAR per la Campania dal controinteressato Dott. M.; l’impugnazione venne però respinta dal TAR con sentenza del luglio 2008, n. 9175, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1095 del febbraio 2011. Venne impugnato anche dall’altro controinteressato Dott. P., ma il ricorso venne dichiarato irricevibile per tardività con sentenza del TAR Campania n. 1988 del 2011.

2. – Il Dott. C. si rivolse allora all’Amministrazione chiedendo di essere assunto in servizio a tempo indeterminato in esecuzione di quanto disposto dal D.P.R. 7 giugno 2006. Detta istanza venne disattesa dall’azienda ospedaliera sul rilievo che mancava “nel citato decreto alcun comando a carico della scrivente Azienda Ospedaliera di provvedere all’assunzione”.

Il C. adì allora il TAR per la Campania chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9175 del 2008, di reiezione del ricorso proposto dal M. avverso il D.P.R. del 2006, nonchè il risarcimento dei danni.

3. – Il TAR per la Campania, con sentenza n. 4505 del 2012, respinse il suo ricorso ritenendo che non fosse possibile esperire il rimedio del ricorso per ottemperanza poichè il giudicato si era formato su una sentenza di rigetto di un ricorso proposto da altri; e ritenendo ulteriormente che non fosse possibile neanche accogliere la richiesta di esecuzione del D.P.R. 7 giugno 2006, sia perchè la domanda era stata proposta dinnanzi ad un TAR incompetente sia perchè la decisione del ricorso era intervenuta prima della giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario per effetto della L. n. 69 del 2009.

4. – Il C. proponeva allora appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 55/2014, rigettava il gravame, condividendo le argomentazioni svolte nella sentenza del TAR.

4.1. – In ordine al fatto che la sentenza del TAR del 2008 della quale si chiedeva l’ottemperanza fosse una sentenza di rigetto, il Consiglio di Stato ribadiva che le sentenze di rigetto non sono suscettibili di ottemperanza in quanto hanno lasciato inalterato l’assetto giuridico controverso, sicchè quello che deve essere eseguito non è la sentenza, ma il provvedimento amministrativo inammissibilimente o infondatamente impugnato, fermo restando che il terzo, e quindi anche il controinteressato, ha altri mezzi per ottenere l’eventuale conformazione. In particolare, sottolineava il Consiglio di Stato, la sentenza ottemperanda, pur avendo consolidato gli effetti della decisione di cui al D.P.R. del 2006, non conteneva, e non poteva contenere, un dispositivo di carattere conformativo della successiva azione amministrativa.

4.2. – Quanto alla questione della possibile ottemperanza del D.P.R. 7 giugno 2006, il Consiglio di Stato rilevava che correttamente il primo giudice aveva evidenziato che il ricorso straordinario era stato deciso, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in senso difforme dal parere reso dal medesimo Consiglio di Stato in sede consultiva e che ciò era avvenuto prima della entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 e prima delle disposizioni innovative di cui al codice del processo amministrativo. Prima di tali modifiche normative, osservava il Consiglio di Stato, la giurisprudenza escludeva la possibilità di ottemperanza dei decreti decisori dei ricorsi al Presidente della Repubblica sul rilievo della natura sostanzialmente amministrativa (sebbene a contenuto decisorio) di quegli atti; conclusione, questa, avallata anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15978 del 2001. Solo con le modifiche normative di cui si è detto, rilevava il Consiglio di Stato, si era ritenuto che anche i decreti con i quali vengono decisi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica possano essere oggetto di ottemperanza. Nel caso di specie, inoltre, il ricorso, nella parte in cui era volto ad ottenere l’ottemperanza del D.P.R., era stato proposto dinnanzi ad un giudice territorialmente incompetente.

4.3. – Da ultimo, il Consiglio di Stato riteneva che la soluzione accolta non determinasse una irragionevole limitazione del diritto di difesa dell’appellante, atteso che in caso di mancata esecuzione di una decisione favorevole di un ricorso straordinario l’interessato aveva comunque la possibilità di mettere in mora l’amministrazione ed agire in giudizio avverso un eventuale provvedimento ritenuto non satisfattivo o nei confronti dell’eventuale comportamento inerte dell’amministrazione stessa, con conseguente possibile ricorso all’ottemperanza sul giudicato così formatosi, salva l’azione risarcitoria.

Il Dott. C., peraltro, non aveva neppure impugnato la nota dell’Azienda ospedaliera con la quale si affermava che nel D.P.R. non era contenuto alcun comando di provvedere all’assunzione e neanche il silenzio serbato dalla medesima Azienda sulla successiva diffida inviata.

5. C.S. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) (già Azienda ospedaliera (OMISSIS)), il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non hanno svolto difese gli intimati P.S. e M.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia: “diniego di giurisdizione. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di ottemperanza delle sentenze del G.A. e dei Decreti del Presidente della Repubblica relativi alla decisione dei ricorsi straordinari. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 10 e 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69, nonchè del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 112 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3”.

Il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato avrebbe errato nel considerare autonomamente la richiesta di ottemperanza della sentenza del TAR n. 9175 del 2008 e del D.P.R. 7 giugno 2006, atteso che proprio dalla valutazione unitaria dei due provvedimenti emergeva chiaramente l’accertamento della fondatezza della pretesa che egli aveva avanzato nelle due sedi e consistente nella dichiarazione di illegittimità della seconda procedura concorsuale indetta dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), con conseguente affermazione del suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato per effetto dello scorrimento della graduatoria del precedente concorso, ancora efficace alla data del secondo bando. In realtà, l’accertamento del diritto, contenuto nella decisione sul ricorso straordinario, aveva trovato conferma nella decisione del TAR, che aveva rigettato l’impugnazione proposta dal controinteressato e quindi la legittimità del D.P.R. 7 giugno 2006. In tale frammentaria considerazione della sentenza del TAR e del citato D.P.R. consisterebbe, ad avviso del ricorrente, il denunciato diniego di giurisdizione.

Erronea sarebbe, poi, l’affermazione del Consiglio di Stato in ordine alla non configurabilità dell’azione di ottemperanza riguardo alle sentenze di rigetto. Infatti, posto che prima della decisione del TAR esisteva una situazione di incertezza, la stessa era venuta meno per effetto della detta decisione: e la certezza scaturita dal rigetto del ricorso del Dott. M. comportava la fondatezza della contrapposta pretesa di esso ricorrente. Del resto, si rileva in ricorso, l’affermazione della sentenza impugnata sul punto si fonda sul richiamo di un precedente che non potrebbe ritenersi pertinente, atteso che in quel caso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva rigettato sia l’appello principale che quello incidentale proposti da due medici che si contendevano il medesimo posto; diverso sarebbe invece il caso di specie, nel quale al rigetto della pretesa del M. corrisponde l’accertamento della fondatezza della pretesa del C.. In sostanza, a prescindere dalla formulazione del dispositivo della sentenza del TAR n. 9175 del 2008, il decisum giurisdizionale risultava chiaro e immodificabile (essendo anche stato rigettato l’appello proposto dal M. avverso la detta sentenza). La sentenza impugnata, prosegue il ricorrente, sarebbe quindi errata in quanto la peculiarità della vicenda processuale lasciava trasparire, da un lato, che il D.P.R. 7 giugno 2006, costituiva un vero e proprio provvedimento avente a tutti gli effetti natura giurisdizionale, ovvero che la successiva statuizione del TAR n. 9175 del 2008, avendo riesaminato nel merito l’impugnato D.P.R., avrebbe dovuto essere considerata una sentenza di accoglimento del gravame proposto da esso ricorrente, sostitutiva del D.P.R., suscettibile quindi di essere portata ad esecuzione.

Ma errata sarebbe la decisione impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che il D.P.R. 7 giugno 2006 non potesse formare oggetto di ottemperanza perchè intervenuto prima della giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Da un lato, infatti, la detta carenza di natura giurisdizionale sarebbe stata “sanata” dalla successiva impugnativa proposta dinnanzi al TAR, conclusasi con la sentenza n. 9175 del 2008; dall’altro, la sentenza di queste Sezioni Unite n. 2065 del 2011, citata nella sentenza impugnata, aveva affermato la possibilità di esperire il giudizio di ottemperanza con riguardo alle decisioni assunte in sede di ricorso straordinario, a prescindere dalla data della loro adozione, e quindi anche di quelle assunte prima della entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1. – Le censure che il ricorrente muove alla impugnata sentenza si sostanziano in una denuncia di diniego di giurisdizione, essendo indubbio che la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’ottemperanza di proprie decisioni non possa spettare altro che a quel giudice.

Come è stato più volte affermato da queste Sezioni Unite, “le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della propria potestà giurisdizionale, tenendo presente che in tal caso è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito. Al fine di distinguere le fattispecie nelle quali il sindacato è consentito da quelle nelle quali è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni della giurisdizione); ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dall’Amministrazione e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente incorrere, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione” (Cass., S.U., n. 736 del 2012; Cass., S.U., n. 10060 del 2013; Cass., S.U., n. 26775 del 2013; Cass., S.U., n. 2289 del 2014).

Più in generale, poi, queste Sezioni Unite hanno avuto anche occasione di affermare come debba ormai essere considerata norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a quel potere, stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca (Cass., S.U., n. 30254 del 2008), ma tutto ciò (come è stato precisato da Cass., S.U., n. 736 del 2012) non significa che il sindacato della Suprema Corte possa estendersi a qualsiasi eventuale error in iudicando o in procedendo imputato al giudice amministrativo nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme che disciplinano il giudizio di ottemperanza. Per scriminare le fattispecie in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizione è consentito da quelli in cui esso risulta invece inammissibile, dovendosi aver riguardo al cosiddetto petitum sostanziale ed all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, risulta decisivo stabilire se quel che viene in questione è il modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure il fatto stesso che, in una situazione del genere di quella considerata, un tal potere, con la particolare estensione che lo caratterizza, a detto giudice non spettava (Cass., S.U., n. 2289 del 2014, cit.).

In tale quadro è stato altresì precisato che “il ricorso col quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta” (Cass., S.U., n. 3037 del 2013; Cass., S.U., n. 20590 del 2013; Cass., S.U., n. 6824 del 2014). L’evoluzione del concetto di giurisdizione nel senso di strumento per la tutela effettiva delle parti non giustifica, dunque, il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., quando non si verta in ipotesi di aprioristico diniego di giustizia, ma la tutela negata si assuma negata dal giudice speciale in conseguenza di errori, di giudizio o processuali, che si prospettino dal medesimo commessi in relazione allo specifico caso sottoposto al suo esame.

2.2. – Nella specie, deve escludersi che si sia in presenza di un rifiuto di giurisdizione nei sensi suindicati.

Il Consiglio di Stato ha, in primo luogo ritenuto, conformemente alla propria giurisprudenza, che le pronunce di rigetto lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti quale determinato dall’atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto, e pertanto rispetto a questo tipo di pronunce non si pone alcun obbligo di ottemperanza, dato che esse nulla aggiungono e nulla tolgono rispetto all’assetto precedente dei rapporti. Nè potrebbe obiettarsi che il rigetto della impugnazione proposta avverso una decisione favorevole al controinteressato possa costituire essa stessa un provvedimento favorevole a quest’ultimo non solo sul piano del rapporto processuale, ma anche sul piano sostanziale. Invero, la situazione sostanziale era, per quanto riguarda la presente vicenda, chiaramente delineata per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato, al quale, per quanto affermato dalla sentenza qui impugnata, il ricorrente non ha dato alcun seguito, non provvedendo, come pure avrebbe potuto fare, a mettere in mora l’Amministrazione e agire poi in giudizio avverso un avverso un provvedimento, ove ritenuto non satisfattivo, ovvero nei confronti del comportamento inerte della medesima Amministrazione.

Appaiono, quindi, del tutto inidonee ad inficiare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata le argomentazioni del ricorrente, per il quale il controinteressato di un giudizio amministrativo, in quanto parte del giudizio stesso, nel caso in cui il ricorrente sia soccombente, sarebbe per ciò solo vittorioso e quindi la decisione negativa sul ricorso, avendo un contenuto positivo rispetto alla sua pretesa, sarebbe suscettibile di ottemperanza. Invero, quand’anche volesse accedersi alla prospettata ricostruzione della sentenza di rigetto adottata nel caso di specie dal TAR in ordine alla impugnativa proposta dal controinteressato dell’odierno ricorrente avverso la decisione sul ricorso straordinario favorevole a quest’ultimo, ciò non di meno non risulterebbe integrato il denunciato vizio di diniego di giurisdizione che, come prima ricordato, sussiste soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta. Si rimarrebbe, infatti, nell’ambito dell’esercizio della giurisdizione chiaramente e incontestatamente appartenente al giudice amministrativo, del quale si lamenta l’erroneità. Del resto, dalle argomentazioni riportate in proposito nel ricorso emerge chiaramente che ciò che viene imputato alla decisione impugnata è l’incongrua estensione di un principio giurisprudenziale e l’omessa considerazione delle innovazioni introdotte dal codice del processo amministrativo (ricorso, pag. 15), e che, tenuto conto del contenuto della sentenza del TAR relativa al D.P.R. 7 giugno 2006, quest’ultimo avrebbe dovuto ritenersi sostituito dalla detta decisione del giudice amministrativo, il cui contenuto si sarebbe dunque dovuto identificare in quello proprio del decreto presidenziale sostituito. Si tratta, all’evidenza, di un percorso argomentativo che, condivisibile o meno che sia, non risulta in alcun modo idoneo ad evidenziare un rifiuto di giurisdizione nella sentenza impugnata, nella parte in cui, ha ritenuto non suscettibile di ottemperanza la decisione del giudice amministrativo di rigetto della domanda azionata.

2.3. – La sentenza impugnata si sottrae alla proposta censura anche per quanto riguarda la ritenuta non esperibilità del giudizio di ottemperanza relativamente a decreto decisorio di ricorso straordinario al Capo dello Stato allorquando tale ricorso, come era consentito dalla previgente disciplina, fosse stato adottato in difformità dal parere espresso dal Consiglio di Stato.

Correttamente il ricorrente richiama la decisione di queste Sezioni Unite n. 2065 del 2011, a tenore della quale “in tema di ricorsi amministrativi, l’evoluzione del sistema normativo – di cui sono indici significativi, da un lato, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69, laddove prevede l’incidente di costituzionalità da parte del Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, e, dall’altro lato, il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 112, all., 1 che alla lettera b) prevede l’azione di ottemperanza per le sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo – conduce a configurare la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza; tale evoluzione va estesa alla decisione resa dal Presidente della Regione siciliana, in quanto l’analogia del procedimento che lo regola sottende un’identità di natura e di funzione con il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ne consegue che è ammissibile il giudizio di ottemperanza anche con riguardo al decreto del Presidente della Regione Siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario”.

Tuttavia, appare ben chiaro che tale pronuncia, pur se in essa si afferma che i profili di novità tratti dalla legislazione sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza, non può riferirsi altro che ai ricorsi straordinari decisi in senso conforme al parere del Consiglio di Stato, restando esclusa la possibilità di esperire il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto del Presidente della Repubblica adottato in difformità dal parere del Consiglio di Stato, previa Delib. del Consiglio dei ministri, come la previgente disciplina consentiva.

Anche da questo punto di vista, dunque, deve escludersi che la decisione impugnata sia incorsa nel denunciato vizio di diniego di giurisdizione.

3. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

La assoluta particolarità della vicenda e la sua complessità sostanziale e processuale integrano le particolari ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA