Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14857 del 30/06/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14857 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
GARGIULO FEDERICO residente a Napoli, rappresentato e
difeso,
giusta procura a margine
del
ricorso,
dall’Avvocato Tullio Elefante, elettivamente
domiciliato pel relativo studio, in Roma, Via Cardinal
de
Luca,
10,
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona del
rappresentante pro tempore,
legale
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.192/48/2012 della C.T.R. di Napoli
–
Sezione n. 48 in data 29.03.2012, depositata 1’01
giugno 2012;
Data pubblicazione: 30/06/2014
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.192/48/2012, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
n. 48 il 29.03.2012 e DEPOSITATA 1’01 giugno 2012.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate e riformato la sentenza di primo
grado, ritenendo e dichiarando legittima la pretesa
fiscale azionata.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2005, è
affidato a due mezzi, con i quali la decisione di
appello viene censurata, per violazione e falsa
applicazione dell’art.38 commi 4,5 e 6 del dpr
n.600/1973, nonchè per insufficiente motivazione su
fatto controverso e decisivo.
3 – L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa
sede.
4
Le questioni poste dal ricorso, sembra, possano
essere esaminate e decise, avendo riguardo a principi
2
Nel ricorso iscritto a R.G. n.28886/2012 è stata
desumibili da pregresse pronunce.
4 bis – Costituisce ius receptum che è configurabile
l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito
omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del
ragionamento
(Cass.n.890/2006,
n.1756/2006,
n.2067/1998).
Nel caso,
la sentenza sembra disattendere tale
consolidato principio, sia in quanto le espressioni
risultano assolutamente generiche, non risultando
indicati i concreti elementi utilizzati nell’iter
decisionale, sia pure in quanto manca una adeguata
disamina logico giuridica degli elementi esaminati.
Infatti, la disamina operata dai Giudici della CTR,
appare sottesa, esclusivamente, a valorizzare elementi,
quale il mancato riscontro dei versamenti, mentre non
affronta, con la necessaria specificita’, le questioni,
che pure i Giudici di prime cure avevano posto a base
della ratio decidendi, relative al contenuto dell-atto
di donazione ed ai versamenti sul conto bancario
personale del contribuente e, quindi, alla relativa
idoneita’ a giustificarne la capacita’ reddituale.
3
elementi senza una approfondita disamina logico-
In buona sostanza, l’obbligo motivazionale non sembra
sia stato assolto e gli elementi pretermessi, in
ipotesi, sarebbero idonei a giustificare una diversa
decisione.
5 Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio ritiene non sussistere i
presupposti per definire la causa in udienza camerale e
che ne vada disposta la trattazione in pubblica
udienza;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata a nuovo
ruolo;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rinvia la causa a Nuovo Ruolo per la trattazione in
pubblica
udienza,
non
sussistendo
i
prescritti
presupposti per definire la causa in sede di udienza
4
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
camerale.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.