Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14857 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4908/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. GRUPPO EQUITALIA DIREZIONE COORDINAMENTO

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C/O ORRICK HERRINGTON

& SUTCLIFFE PIAZZA CROCE ROSSA 2/C, presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO TROIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA RUGGIERO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MAR EL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO PISANI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4905/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Equitalia Sud s.p.a. ricorre, con due motivi, nei confronti della MAR.EL. s.r.l. (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, rigettandone l’appello proposto dalla contribuente, ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso cinque moli, relativi ad altrettante cartelle.

1.1. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la C.T.R., con motivazione illogica e contraddittoria, aveva omesso di pronunciarsi sulla questione ritualmente eccepita relativa alla non impugnabilità del ruolo e sulla regolarità del processo di notificazione delle cartelle di pagamento.

3. Con il secondo mezzo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si censura la sentenza impugnata di erronea ed insufficiente motivazione laddove il Giudice di appello non aveva argomentato il perchè si fosse discostato dall’orientamento giurisprudenziale in materia di non impugnabilità del ruolo.

4. Le censure sono meritevoli di accoglimento. In materia sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass. SS.UU. n. 19704/2015)”.

5. Nella specie, il dispositivo della sentenza impugnata, la cui motivazione va corretta nei sensi sopra esposti, è conforme a diritto, laddove non si ravvisa la dedotta omessa pronuncia, avendo la Commissione Regionale esplicitamente argomentato sia in ordine alla questione dell’impugnabilità del ruolo che a quella del procedimento notificatorio delle cartelle.

6. Il ricorso, infine, laddove prospetta, vizi di insufficiente motivazione (primo e secondo motivo) è inammissibile, essendo applicabile il nuovo disposto del n. 5, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, il quale prevede il ricorso per cassazione solo per l’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/2014).

7. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.

8. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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