Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14857 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 06/07/2011), n.14857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7811-2008 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SEMERARO LUCIANO, CAROLI

ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

– CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA DI BARI, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CANEVA 51, presso lo studio dell’avvocato DE CESARE LUDOVICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE CESARE CORRADO, giusta delega

in atti;

– REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE FEO ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 410/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/03/2007 R.G.N. 2254/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato CAROLI ANTONIO e SEMERARO LUCIANO;

udito l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO per delega ANTONIO DE FEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bari il lavoratore in epigrafe, esponeva di essere stato assunto, negli anni 80 come operaio irriguo presso la distinta ed autonoma struttura per i servizi irrigui della Regione Puglia creata, con Delib. GR n. 2351 del 1986, in attesa dell’affidamento di detti servizi ai Consorzi di Bonifica.

Precisava, poi, il ricorrente di essere stato, negli ultimi mesi dell’anno 1993, licenziato e di aver ripreso servizio nel maggio del 1994 fino al successivo mese di luglio, epoca nella quale era passato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia a cui erano stati affidati i predetti servizi irrigui.

Tanto premesso il lavoratore chiedeva dichiararsi sul presupposto della natura privatistica del rapporto di lavoro e del superamento del termine di 181 giornate lavorative per anno ex c.c.n.l. operai agricoli, e, quindi, della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, l’illegittimità dei licenziamento intimatogli dalla Regione Puglia con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno con condanna emessa, in base all’art. 2112 c.c., anche nei confronti del predetto Consorzio.

L’adito giudice accoglieva la domanda e la sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Bari che respingeva il ricorso del lavoratore.

La Corte territoriale,rilevata la regolarità della costituzione in giudizio della Regione e riaffermata la giurisdizione dell’A.G.O., riteneva, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte, di riformare la sentenza di primo grado sul rilievo fondante dell’inapplicabilità, ai contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione Puglia, della disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962 e L. n. 457 del 1972 dovendosi escludere la configurabilità di un’ipotesi di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in deroga alla regola generale, sancita dall’art. 97 Cost., della necessità del pubblico concorso.

Avverso questa sentenza il lavoratore ricorre in cassazione sulla base di dieci articolate censure, illustrate da memoria.

Resistono con controricorso la Regione Puglia ed il Consorzio in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. in relazione alla L. 22 maggio 1971, n. 349, art. 41, reitera l’eccezione d’inammissibilità dell’appello proposto dalla Regione Puglia, prospetta, ex art. 366 bis c.p.c., che ai sensi del denunciato art. 41 dello Statuto regionale la costituzione in un giudizio di appello de presidente della Giunta Regionale deve a pena d’ inammissibilità essere previamente autorizzata dalla giunta regionale e senza possibilità di successiva sanatoria come ritenuto dalla Corte di Appello.

Il motivo è infondato.

Infatti è giurisprudenza consolidata di questa Corte che l’autorizzazione a stare in giudizio emessa dall’organo collegiale competente, che è necessaria perchè un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla legitimatio ad processum, ossia all’efficacia e non alla validità della costituzione dell’ente medesimo a mezzo dell’organo che lo rappresenta; essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel. corso del giudizio e, quindi, anche dopo che sia scaduto il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo – o per proporre appello -, senza che la controparte possa dedurre l’insussistenza delle ragioni d’urgenza che hanno indotto l’organo che rappresenta l’ente pubblico (nella, specie, il Presidente di una regione) a proporre l’opposizione – o l’appello – senza essere ancora munito dell’autorizzazione dell’organo (nella specie, la Giunta), al quale unicamente spetta la valutazione della correttezza dell’operato del primo (per tutte V. Cass. S.U. 27 aprile 2004 n. 8020, Cass. 8 marzo 2007 n. 5353 e Cass. 24 aprile 2008 n. 10609).

Con la seconda critica il ricorrente, allegando violazione degli artt. 112, 416 e 420 prospetta che avendo egli sostenuto, in primo grado, di essere stato assunto con contratto privatistico a tempo indeterminato non poteva la Corte ritenere che egli era stato assunto come operaio avventizio in mancanza di contestazione da parte della Regione Puglia in primo grado che ebbe a costituirsi tardivamente.

La critica non può trovare ingresso in questa sede.

Invero il principio di non contestazione attiene a fatti e non alla qualificazione giuridica di tali fatti.

Difatti, poichè l’assunto dell’attuale ricorrente si fonda(va) sulla prospettazione che assunto come operaio dalla Regione Puglia il suo rapporto si è (era) – in base a specifiche leggi regionali, a norme di contratti collettivi ed a delibere della Regione Puglia – trasformato in rapporto a tempo indeterminato, siffatto assunto implica una valutazione giuridica in ragione della quale può o non può qualificarsi a tempo indeterminato il rapporto dedotto in giudizio.

Conseguentemente riguardando il punto in questione non un fatto, bensì la valutazione giuridica del fatto, non può in relazione a tale valutazione operare il principio della non contestazione, competendo al giudice, e non alle parti, la qualificazione giuridica del fatto.

Per di più non può sottacersi che una chiara e ripetuta affermazione dell’assunzione a tempo indeterminato di un elevato numero di operai in un contesto procedurale finalizzato a ricoprire posti in organico ed a stabilizzare in via definitiva detto personale presso la Pubblica Amministrazione, avrebbe potuto legittimare da parte di detta Amministrazione una prova, sia pure indiretta, di una violazione dell’art. 97 Cost..

Con la terza censura il ricorrente deduce vizio di motivazione per incompleta ed erronea valutazione delle prove in ordine alla natura non temporanea del rapporto di lavoro.

La censura è infondata.

Per vero il richiamo alle emergenze istruttorie, a supporto della censurata non correttezza della ritenuta natura a tempo determinato del rapporto di lavoro in questione, sconta la mancata trascrizione nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, del contenuto di tale documentazione.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della L.R. n. 26 del 1984, art. 19, della L.R. n. 13 del 1988, art. 5, della L.R. n. 22 del 1990, art. 47, della L.R. pugliese n. 21 del 1994, art. 5, della L. n. 457 del 1972, art. 8 e dell’art. 17 del CCNL per gli operai agricoli nonchè errata applicazione dell’art. 97 Cost. e contrasto con i principi sanciti da Cass. S.U. nn 14614/02 e 4876/1998.

Pone il ricorrente, conseguentemente, vari quesiti con i quali, sostanzialmente, sulla premessa che il rapporto di lavoro instaurato con la Regione è a tempo indeterminato e, quindi, non avventizio, chiede se in base alle richiamate leggi il predetto rapporto debba ritenersi svincolato dai divieti di assunzioni a tempo indeterminato previsti per i pubblici impiegati regionale.

Il motivo è infondato.

Invero, il ricorrente muove dal presupposto che il rapporto di lavoro intercorso con la Regione non sia a tempo determinato, mentre di contro vi è, nella sentenza impugnata, accertamento di fatto in ordine alla natura avventizia del rapporto di lavoro dedotto in giudizio non idoneamente censurato sotto il profilo motivazionale.

Con la quinta censura il ricorrente, allegando violazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c. in relazione all’art. 17 del CCNL per gli operai, agricoli e florovivaisti nonchè della L.R. n. 21 del 1994, art. 21, assume che nel rito del lavoro deve considerarsi inammissibile per tardività la pretesa applicabilità, di un CCNL- nella specie per gli operai forestali.

Il motivo è infondato.

Mette conto rilevare che la prospettata tardività della costituzione in primo grado del convenuto e, quindi, della assunta conseguente decadenza dalla eccezione dell’inapplicabilità del CCNL invocano dall’attore, è solo asserita e non è suffragata, nel rispetto del richiamato principio di autosufficienza, da alcuna specifica allegazione concernente il mancato rispetto del termine di costituzione.

A tanto aggiungasi che, comunque, siffatta questione, non essendo tratta nella sentenza impugnata e non essendone specificata la deduzione in appello, va reputata come sollevata por la prima volta solo in sede di legittimità ed è quindi inammissibile.

Con il sesto motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 457 del 1972, art. 8 e dell’art. 17 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti nonchè della L.R. n. 26 del 1984, art. 19, della L.R. n. 13 del 1988, art. 5, della L.R. n. 22 del 1990, art. 47 e della L.R. pugliese n. 2 del 1994, art. 21, chiede, ex art. 366 bis c.p.c., sulla premessa dell’applicabilità del denunciato CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, se spetti ad esso ricorrente il trattamento economico per tutti i dodici mesi dell’anno.

Il motivo non è accoglibile.

Infatti la censura presuppone l’applicabilità a rapporto dedotto in giudizio dell’invocato CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, ma tante è escluso dalla sentenza impugnata, il cui relativo accertamento sul punto, per le considerazioni in precedenza svolte, è intangibile.

Con la settima critica il ricorrente, sostenendo vizio di motivazione in ordine ad elementi istruttori acquisiti, conclude la specificazione, ex art. 366 bis c.p.c. cit., del fatto controverso chiedendo se la Corte di Appello sia incorsa nel vizio di illogicità della motivazione ponendosi in contrasto rispetto ai principi sanciti da Cass. SS.UU. nn. 4876/98 e 14614/2002 “finendo per ritenere del tutto erroneamente di poter parificare la situazione del ricorrente (operaio assunto senza prefissione di termine e rimasto in servizio a tempo indeterminato) alla diversa situazione degli operai (meramente occasionali e saltuari) assunti espressamente per brevi periodi, di cui si erano occupate le sentenza di cod. Suprema corte nn. 4461/04, 5517/04 tutte richiamate e parafrasate”.

La critica è infondata.

Infatti il ricorrente, pur richiamando una molteplicità di documenti vari (circolari, accordi sindacali, lettera di assunzione, note della Regione, ecc..), omette del tutto, in violazione del più volte citato principio di autosufficienza, di trascriverne nel ricorso il relativo testo, nè, per alcuni di essi, precisa se siano stati ritualmente prodotti nel giudizio di merito.

Tanto impedisce qualsiasi sindacato in merito in ordine alla dedotto vizio di motivazione.

Nè la dichiarazioni del teste T. e dei teste Tr., possono essere considerate decisive ai fini di cui trattasi atteso che le stesse, almeno nella parte trascritta, riguardano circostanze di fatto non riferite in modo specifico alla posizione del ricorrente.

Tanto comporta che, anche sotto il profilo in esame, la sentenza rimane intangibile per quanto attiene l’accertata assunzione del ricorrente quale operaio avventizio e l’applicabilità dei contratto collettivo degli operai forestali.

Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. ed articola il relativo quesito. Con questo chiede se la Corte del merito sia incorsa nella violazione del denunciato art. 112 c.p.c. avendo omesso di valutare la prospettazione difensiva secondo la quale costituendo il servizio irriguo – di cui alla delibera n. 23551 del 1986 – una organizzazione di carattere imprenditoriale, del tutto distinta dalla organizzazione pubblicistica della Regione Puglia, sia da parificare alle aziende autonome e se conseguentemente i rapporti di lavoro instaurati con tale organizzazione devono essere assoggettati, per tale sola ragione, alla disciplina comune prevista per i lavoratori agricoli di cui al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli ed alla Legge Nazionale n. 457 del 1972, art. 8.

Il motivo è infondato.

Invero il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza non precisa in quali termini ed in quale parte del ricorso introduttivo ha posto la questione di cui trattasi. In difetto di tale specificazione non è consentito a questa Corte la preliminare valutazione della decisività della censura in esame.

Ciò premesso, ragioni di nomofilachia giustificano l’assunto che – come affermato in una fattispecie analoga a quella ora scrutinata – in tema di assunzioni temporanee alle dipendenze della P.A. con inserimento nella organizzazione pubblicistica dell’ente, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro privato, avendo riguardo all’art. 97 Cost. non alla natura giuridica del rapporto, ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari (così in motivazione Cass. 17 maggio 2006 n. 11533).

Con la nona censura il ricorrente denuncia violazione della L.R. n. 457 del 1972, art. 8, comma 3, in relazione al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli e florovivaisti. Sostiene, formulando il relativo quesito di diritto, che applicandosi il CCNL denunciato e trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento intimato ad esso ricorrente nel 1993 è illegittimo perchè non risultava impossibile uria sua diversa utilizzazione.

Il motivo non merita accoglimento.

Infatti la critica muove dal presupposto che si tratti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre tanto è, in ragione delle considerazioni innanzi svolte, escluso dalla sentenza impugnata la quale, come rilevato, è rimasta intangibile in punto di accertata natura temporanea del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e d’inapplicabilità del denunciato CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.

Con il decimo motivo il ricorrente, allegando violazione degli artt. 112 e 359 c.p.c. nonchè dell’art. 2112 c.c., chiede, ex art. 366 bis c.p.c., se la Corte di Appello aveva l’obbligo di pronunciarsi sul vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c. tra Regione Puglia e Consorzio – sui quale era stato proposto appello incidentale – e se va riconosciuto il predetto vincolo per avvenuto trapasso di azienda, con i medesimi beni organizzati e il medesimo personale, ed in attuazione della L.R. n. 15 del 1994, anche relativamente ai crediti da lui vantati nei confronti della Regione e riferiti ad epoca antecedente al predetto trapasso di gestione.

La censura deve ritenersi assorbita risultando infondati i motivi di ricorso che precedono e tanto rende ultronea, così come implicitamente ritenuto dalla Corte territoriale, qualsiasi considerazione in merito alla invocata solidarietà (Cfr. per analogo assorbimento di simili questioni sulla base delle ragioni fondanti la presente decisione: Cass. 17 maggio 2006 n 11533 cit.).

In base alle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore di ciascuna parte in Euro 2040,00 di cui Euro 2000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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