Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14857 del 13/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 13/07/2020), n.14857
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –
Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12337-2016 proposto da:
KRANNICH SOLAR GMBH & CO KG, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA
VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
CENTORE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 112,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1199/2015 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 11/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.
Fatto
RILEVATO
che:
La società Krannich Gmbh KG proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Genova n. 1199, che si costituiva con controricorso l’Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli chiedendone il rigetto;
che sia il contribuente che l’Agenzia delle Dogane davano atto che la lite era stata definita con accordo stragiudiziale (che allegavano);
che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione delle parti all’accordo per la definizione delle liti e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – t, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
PQM
La. Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020