Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14856 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14856 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
FLAUTO ROSA residente a Villabate, rappresentata e
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli
Avvocati Alessandro Paino e Salvatore Taverna,
elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in
Roma, Viale Regina Margherita 262/264 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
e nei confronti del

Data pubblicazione: 30/06/2014

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.230/25/2011 della C.T.R. di Palermo Sezione n. 25 in data 24.10.2011, depositata il 25

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avvocato Anna Stefanini,

delegata dal

difensore della ricorrente;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27609/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.230/25/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo
Sezione n.25, il 24.10.2011 e DEPOSITATA il 25.11.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto

dall’Agenzia

Entrate

ed

affermato

la

legittimità e fondatezza dell’impugnato accertamento,
relativo al maggior reddito di partecipazione, ai fini
IRPEF per l’anno 1998, sulla base di altra sentenza,
con la quale era stato riconosciuto legittimo il
reddito accertato, per il medesimo anno, nei confronti
2

novembre 2011;

della società partecipata.
2)La contribuente, censura l’impugnata decisione, sulla
base di tre mezzi.
3) L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e

,

4)1 giudici di merito hanno ritenuto illegittimo
l’avviso di accertamento relativo all’anno 1998, nella
considerazione che la medesima CTR, con precedente
decisione, aveva accolto l’appello, proposto
dall’Agenzia, avverso la sentenza della CTP, che aveva
annullato l’accertamento nei confronti della società
partecipata “Mediterranea Ferro di Flauto Rosa & C.
sa s”.
5) Va esaminata, in via preliminare, la questione
relativa alla integrità del contraddittorio,
prospettata con il primo motivo del ricorso.
In vero, l’accertamento in questione, secondo quanto si
evince dall’impugnata sentenza, attiene a reddito di
partecipazione in una , e, d’altronde, al giudizio
di appello ha partecipato solo l’odierna ricorrente, e
non anche la società e gli altri soci. Ciò stante, in
applicazione del principio affermato dalle sezioni
Unite a mente del quale “La unitarietà
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della
3

comunque, rigettata.

rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di

percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
4

partecipazione agli utili, indipendentemente dalla

collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di

del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
6 ) Posta la realtà fattuale, si ritiene, sussistano i
presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di
Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e
380 bis cpc, con pronuncia che dichiari la nullità
dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di
primo grado per i provvedimenti di competenza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso
dell’Agenzia Entrate e la successiva memoria, nonché
tutti gli altri atti di causa;
Considerato che è pendente davanti alla Sezione Quinta
Civile della Corte, ricorso connesso, iscritto al n.
5

tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione

27606/2012 R.G., in attesa fissazione di udienza;
Considerata

l’esigenza

e

l’opportunità

della

trattazione congiunta dei due ricorsi;
Considerato, quindi, che va disposta la rimessione del
presente ricorso alla Quinta Sezione Civile della

ruolo;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo,

disponendo la

trasmissione del relativo fascicolo alla Quinta Sezione
Civile della Corte, per la trattazione congiunta ed
eventuale riunione con il ricorso connesso n.ro
27606/2012 R.G.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

Corte, dove pende il ricorso precedentemente iscritto a

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